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Problematiche psicologiche e legali in ambito
lavorativo
Bossing, mobbing, straining nel pubblico
impiego.
Il trasferimento per ritorsione: analisi di un
caso.
di Stefano Gennai
Di bossing, mobbing e straining (1) nel
pubblico impiego ci siamo già (incidentalmente) occupati quando
abbiamo trattato dell’abuso del potere organizzativo del datore di
lavoro pubblico (2) e della tutela dei diritti dei lavoratori avuto
riguardo al comparto degli Enti locali (3).
Questa problematica, peraltro, può essere
affrontata anche attraverso l’analisi di casi specifici, richiedendo
al lettore la necessaria pazienza: non si parte dal presupposto
(dato per già accertato) che uno o più atti riconducibili a mobbing
siano stati commessi, essendo proprio tale accertamento l’oggetto
dell’indagine. E l’interesse per una tale indagine deriva dal fatto
che nel pubblico impiego si è soliti ammantare con solide
motivazioni anche gli atti peggiori, sì da dare ad essi una parvenza
di legittimità. A meno di non avere a che fare con degli
sprovveduti, infatti, gli atti con i quali il datore di lavoro
pubblico dispone, un trasferimento, un mutamento di mansioni, etc.,
si troveranno redatti in modo tale da fare emergere sempre una
esigenza organizzativa che ha reso necessario quel trasferimento o
mutamento di mansioni. Affrontare casi concreti partendo
dall’inizio, ossia proprio dall’indagine sul "se" le cose stiano
esattamente nel modo rappresentato dal datore di lavoro (o se,
piuttosto, costui ha in concreto ecceduto ed abusato dei poteri che
la legge gli conferisce), consente, tra l’altro, di mettere a fuoco
il modo di operare nella pubblica amministrazione, testando
l’efficacia dei rimedi approntati dall’ordinamento.
Un caso che ci sembra particolarmente
interessante avuto riguardo agli obiettivi che ci siamo posti è
quello che riguarda M.M., quarant’anni, dipendente di un Ente locale
territoriale del Centro Italia, che lamenta di aver subito un
trasferimento per ritorsione.
Il Sig. M.M. è stato assunto presso l’Ente
locale di che trattasi il 1/1/1994 come istruttore amministrativo 6^
q.f ex DPR 333/1990 (categoria C secondo la nuova classificazione di
cui al CCNL 31/3/1999) ed è approdato alla categoria D il 31/3/2004
a seguito di progressione verticale mediante selezione per titoli ed
esami.
Assegnato dal 21/5/2001 al Servizio Gestione
Patrimoniale, M.M. si è occupato prevalentemente dei contratti
immobiliari e delle concessioni amministrative su beni del demanio e
del patrimonio indisponibile; responsabile di procedimenti aventi
rilevanza esterna con "procura a negoziare contratti" («procura ad
negotia illimitata, salva ratifica ex artt.107 e 192 T.U. Enti
Locali» si legge negli atti ufficiali di conferimento della relativa
responsabilità), compresi quelli di transazione, e con diretta
partecipazione a procedure di conciliazione in rappresentanza
dell’Ente.
Le attività svolte dal dipendente M.M.
nell’ambito del Servizio Gestione Patrimoniale sono state da ultimo
accertate con nota dirigenziale in data 20/10/2004: «il suddetto
dipendente, in quanto responsabile di procedimenti, coordina
l’attività di tutti quei soggetti, interni ed esterni, che cooperano
in via tecnica e ausiliaria nella definizione degli stessi:
individuazione, richiesta e verifica di ispezioni, giudizi, stime,
accatastamenti e volture all’Ufficio Tecnico e ai tecnici esterni
(singoli e associati) incaricati. Attività di coordinamento – per la
materia trattata certamente non occasionale – particolarmente
importante laddove – come nel nostro caso – manchi una struttura
tecnica alle dipendenze e sotto la direzione del Servizio. Sotto il
secondo profilo (titolarità di specifiche responsabilità), il
suddetto dipendente svolge attività che rientrano in tutte e tre le
tipologie individuate. In particolare si deve fare riferimento: a)
ai rapporti e ai contratti di locazione con il Ministero
dell’Interno per ciò che riguarda la responsabilità di procedimenti
complessi e rilevanti (ma si potrebbero citare anche quelli relativi
alla sanatoria delle situazioni esistenti nell’area demaniale del
Lago di (…), la ricognizione dei beni di interesse storico-artistico
alla luce del codice dei beni culturali e l’emersione
dell’abusivismo nel demanio idrico); b) alle ricorrenti (dal 2001)
procure "ad negotia" illimitate, salva ratifica (ossia l’autonomia
di individuare concretamente l’oggetto in sede di trattativa, salva
ratifica ex artt.107 e 192 T.U. Enti Locali) per ciò che riguarda
l’elevato livello di autonomia nella programmazione e gestione delle
procedure e attività affidate; c) alle trattative direttamente
condotte con Prefetto, Vice Prefetto, Sindaci e Assessori,
Dirigenti, Dirigenti scolastici, proprietari di immobili, Società,
notai, avvocati, amministratori di condominio, associazioni, per ciò
che riguarda la tipologia di utenti dei procedimenti affidati
complessa o per numerosità o per particolare qualificazione».
Va qui subito detto che gli incarichi
conferiti dal Dirigente Servizio Gestione Patrimoniale al dipendente
M.M. si configurano oggettivamente quali attribuzioni di mansioni
superiori che M.M. ha svolto in modo prevalente sotto il profilo
qualitativo, quantitativo e temporale (art.52 D.Lgs. 165/2001) anche
nel periodo in cui lo stesso era inquadrato in categoria C (dal
21/5/2001 al 30/3/2004) (4). Indice rivelatore di ciò è, tra
l’altro, una nota e-mail in data 21/11/2001, con la quale il
Dirigente Servizio Risorse Umane di quello stesso Ente, in
riferimento ad un incarico conferito al dipendente M.M. con atto in
data 20/11/2001 scriveva al Dirigente Servizio Gestione Patrimoniale
che "a mio parere non sembra neppure ragionevole attribuire una
responsabilità con così elevata valenza esterna a personale
inquadrato in categoria C".
Il contributo ascrivibile al dipendente M.M.
con riferimento ai risultati raggiunti dall’Ente in materia di
gestione patrimoniale ed alla impostazione di un agire
amministrativo diretto alla corretta gestione e valorizzazione delle
risorse pubbliche può essere in questa sede riassunto come segue: a)
conduzione di studi e poi di concrete attività dirette a mettere
ordine e a fare chiarezza nei rapporti con l’Amministrazione
dell’Interno in ordine alla allocazione di caserme dei Carabinieri e
dei Vigili del Fuoco, della Questura e della Prefettura; b)
conduzione di studi e poi di concrete attività dirette ad ottenere
la rinegoziazione di tutti i contratti non conformi alla normativa
vigente, scongiurando danni erariali per pagamento di somme non
dovute; c) conduzione di studi e poi di concrete attività dirette al
recupero dei crediti (scongiurandone la prescrizione); d) conduzione
di studi e poi di concrete attività dirette a risolvere
problematiche particolari, quali quelle legati all’abusivismo nelle
aree demaniali dello Stato passate in gestione all’Ente locale a
seguito dei decreti legislativi di trasferimento delle funzioni; e)
ricostruzione della situazione patrimoniale immobiliare dell’Ente
con la redazione dell’anagrafe degli edifici; f) ricostruzione della
situazione relativa alle partecipazioni azionarie dell’Ente con la
redazione dell’anagrafe delle società e dei consorzi; g)
ricostruzione dello stato delle locazioni attive e passive, nonché
dell’utilizzo in altro modo (comodati, affitti, concessioni
amministrative) dei beni dell’Ente di cui trattasi (5).
Al dipendente M.M. si deve altresì la
predisposizione di prontuari e manuali con la normativa di settore;
prontuari e manuali ideati e realizzati dallo stesso M.M. per
rispondere alle esigenze (di conoscenza degli istituti e) di
coordinamento tra i diversi Servizi interessati alla materia della
gestione patrimoniale secondo le rispettive competenze (trattandosi
di organizzazione complessa per cui, ad es., la manutenzione degli
edifici di proprietà o presi in locazione spetta al Servizio
Tecnico; determinati rapporti con i proprietari degli immobili non
possono che essere tenuti dai singoli Servizi che operano nelle sedi
distaccate prese in locazione; etc.. Di qui la necessità, ravvisata
dal Sig. M.M. e condivisa dal dirigente Servizio Gestione
Patrimoniale, di dotarsi di tali strumenti realizzati per lo più con
mezzi propri e nel tempo libero) (6).
Per completare il quadro si deve altresì
aggiungere che il dipendente M.M. ha partecipato negli anni a
diversi corsi di formazione e di aggiornamento professionale nella
specifica materia, tra i quali possono citarsi: "Il Regolamento per
l’alienazione del patrimonio immobiliare", Bologna, 10/4/2003; "Le
concessioni amministrative: disciplina, competenze e
responsabilità", Roma, 6-7 maggio 2004; "Il patrimonio, gli
ammortamenti, gli inventari e il processo di cartolarizzazione",
Firenze, 20-21 maggio 2004; "Rinnovo, rinegoziazione e recesso nei
contratti della pubblica amministrazione", Roma, 21-22 giugno 2004;
"Il patrimonio immobiliare degli enti pubblici: acquisizioni,
dismissioni e gestione", Roma, 14-15 ottobre 2004; "Gestione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico", Verona, 12-13
aprile 2005; "Come amministrare il patrimonio immobiliare pubblico",
Verona, 21-22 aprile 2005; "Guida alla stima degli immobili",
Verona, 26-27 maggio 2005; "Valutazione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare", Bologna, 12-13 ottobre 2005. E si può fin
d’ora aggiungere che in data 16/11/2005 – a trasferimento già
avvenuto - il dipendente M.M. ha partecipato a proprie spese anche
al corso dal titolo: "L’amministrazione del patrimonio immobiliare
pubblico", tenutosi a Bologna. La partecipazione di. M.M. a tale
corso era stata programmata e concordata con il dirigente del
Servizio Gestione Patrimoniale che con determinazione in data
25/10/2005 (ossia tre giorni prima del trasferimento disposto con
atto del Direttore Generale in data 28/10/2005) aveva anche
provveduto ad impegnare la relativa spesa.
Con atto del Direttore Generale in data
28/10/2005 il dipendente M.M. viene trasferito ad altra sede (pur
ubicata nello stesso comune), ad altro Servizio (Servizio Polizia
Locale) e per lo svolgimento di mansioni diverse, rivelatesi
prevalentemente di contenuto inferiore a quelle precedentemente
esercitate.
Il Sig. M.M. ritiene che il suo trasferimento
non sia dovuto a "ragioni tecniche, organizzative e produttive"
(art.2103 c.c.), ma sia frutto del clima di ostilità in cui per anni
si è trovato ad operare (clima di ostilità diventato ancora più
pesante proprio nel periodo precedente il trasferimento) e che si
tratti quindi di una ritorsione (anche con riferimento ad alcune
vicende specifiche) che il Direttore Generale di quell’Ente ha
attuato ai suoi danni "nella prima occasione utile" che gli si è
presentata.
Vediamo perché.
1. Sull’inesistenza di "comprovate ragioni
tecniche, organizzative e produttive".
Ai sensi dell’art.2103 c.c., ultima parte, il
prestatore di lavoro "non può essere trasferito da una unità
produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive"; ogni patto contrario è nullo.
Questa parte dell’art.2103 c.c. (non derogata
dall’art.52 D.Lgs.165/2001, che deroghe ne detta - come vedremo - ma
solo per ciò che riguarda la disciplina delle mansioni) è senz’altro
applicabile al caso in esame, sì che è necessario verificare subito
quantomeno l’astratta sussistenza di tali esigenze.
L’Ente in cui lavora il dipendente M.M. è
stato interessato da un processo di riorganizzazione deliberata con
atto di Giunta in data 11/10/2005; processo di riorganizzazione che
è consistito in una mera ricollocazione dei Servizi esistenti e del
personale agli stessi assegnato all’interno di cinque macro-aree
(esclusi i Servizi "Staff organi istituzionali e di governo" e
"Polizia Locale", non inquadrati in nessuna delle nuove macro-Aree).
Si può, insomma, dire che sono state cambiate le targhette, che sono
stati attribuiti maggiori poteri a cinque dirigenti ora diventati
direttori di Area, ma si può dire anche che, nelle Aree e nei
Servizi che le compongono, tutti i dipendenti continuano a svolgere
esattamente le stesse mansioni che svolgevano prima della
riorganizzazione, ad eccezione di M.M., che è stato trasferito ad
altro Servizio e ad altre mansioni con un atto ad hoc adottato dal
Direttore Generale proprio qualche giorno prima (28/10/2005) di
adottare quello col quale lo stesso Direttore Generale ha provveduto
alla complessiva riassegnazione del personale (31/10/2005). Da
subito, però, dobbiamo dire che questa riorganizzazione, benché
fondata su un cambio di targhette, deve considerarsi di carattere
generale: non si è trattato, cioè, del solo accorpamento del
Servizio Gestione Patrimoniale nella più ampia Area Politiche del
Territorio. Ciò si precisa perché nell’atto di trasferimento
adottato dal Direttore Generale si legge che il trasferimento stesso
sarebbe dovuto al fatto che il Dirigente del Servizio Polizia
Locale, con una nota in data 21/10/2005 (attenzione alle date),
avrebbe chiesto l’assegnazione di unità aggiuntive di personale per
realizzare un progetto finalizzato ad una "gestione integrata del
procedimento sanzionatorio" (progetto allora non ancora approvato e
tuttora da approvare e quindi da attivare; ci sono, anzi, decisioni
della Giunta che vanno in direzione opposta, con l’affidamento di
procedimenti e rappresentanza a Servizi e dirigenti diversi da
quello della Polizia Locale). In tutta fretta il Direttore Generale
individua nel dipendente M.M., che non si è mai occupato di
procedimenti sanzionatori, l’"unità aggiuntiva di personale di cat.D
CCNL 31.03.1999 e qualificazione amministrativa idonea rispetto ai
compiti da svolgere". Così lo individua, si legge nell’atto di
trasferimento, "anche in considerazione dell’avvenuto accorpamento"
del Servizio Gestione Patrimoniale (cui il dipendente M.M. era
assegnato) "alla più vasta Area Politiche del Territorio".
Il ricorso a frasi fatte come quelle sulle
"economie di scala" e sulla "ottimizzazione delle risorse" (7) non
basta a giustificare ciò che non è giustificabile per una triplice
serie di semplici considerazioni: 1) gli "accorpamenti" hanno
riguardato la generalità dei Servizi, non solo il Servizio Gestione
Patrimoniale (il successivo provvedimento del Direttore Generale in
data 31/10/2005 – di assegnazione del personale ai relativi Servizi
ed Aree – parla, infatti, di "ricognizione generale"); ergo, la
scelta caduta "in tutta fretta" sul dipendente M.M. (che – si ripete
- non si è mai occupato di procedimenti sanzionatori, mentre con
profitto aveva operato nel campo della gestione patrimoniale) la
dice di per sé lunga sulla "genuinità" della scelta fatta dal
Direttore Generale; 2) il Dirigente del Servizio Polizia Locale
aveva chiesto sì l’"attivazione di una gestione centralizzata del
procedimento sanzionatorio" e l’assegnazione di "due figure di
personale amministrativo appartenenti alla categoria C e D", ma, da
un lato, la gestione centralizzata del procedimento sanzionatorio al
momento del trasferimento del dipendente M.M. non era ancora stata
attivata (e, se per questo, non lo è neanche ora); dall’altro, lo
stesso Dirigente della Polizia Locale notava nella stessa lettera
del 21/10/2005 come il personale di categoria C e D che richiedeva
poteva essere individuato nell’ambito dei Servizi già interessati
dalla gestione del procedimento sanzionatorio (che col progetto si
vorrebbe centralizzare nell’ambito del Servizio Polizia Locale):
"tale aumento (di personale) – si legge, infatti, nella sua lettera
- potrebbe anche compensare una riduzione dei carichi di lavoro nei
Servizi il cui procedimento sanzionatorio fosse assunto in carico
dal Servizio di Polizia Locale"; 3) non risponde al vero
l’affermazione secondo cui che nella più vasta Area Politiche del
Territorio vi sarebbero state le competenze specifiche già acquisite
e dimostrate sul campo dal dipendente M.M., perché in tale Area, per
quanto riguarda la materia del patrimonio immobiliare, operano
coloro che prima della riorganizzazione, se tecnici, si occupavano
(e continuano ad occuparsi) di manutenzione degli edifici, stime,
etc., e, se amministrativi, di questioni e problematiche diverse,
anche sotto il profilo qualitativo, da quelle affrontate dal
Servizio Gestione Patrimoniale.
All’esigenza manifestata dal Dirigente del
Servizio Polizia Locale con nota del 21/10/2005 (il cui progetto,
giova ancora ribadire, non risulta a tutt’oggi attivato, né
approvato), era ragionevole rispondere in maniera diversa,
valorizzando anziché disperdendo le professionalità formatesi
nell’Ente in campo patrimoniale sì come in quello sanzionatorio,
applicando (continuando ad applicare) al patrimonio quelli che con
profitto in tale ambito avevano operato ed applicando (continuando
ad applicare) al procedimento sanzionatorio (vuoi centralizzato
presso il Servizio Polizia Locale, vuoi decentrato come è adesso)
coloro che in tale ambito hanno costruito la loro professionalità.
D’altra parte, è proprio l’atto dello stesso Direttore Generale del
31/10/2005, come si è già detto, che parla di "riorganizzazione
complessiva" (e non di soppressione di un Servizio con accorpamento
in altri del personale dipendente): il Servizio Gestione
Patrimoniale rimane anche nominalmente nella nuova organizzazione
dell’Ente e con competenze che rispecchiano esattamente quelle
esercitate fin dalla sua costituzione.
2. Sulla violazione dei principi di
correttezza e buona fede.
Quelli desumibili dai principi di correttezza
e buona fede di cui agli artt.1175 e 1375 c.c. costituiscono
altrettanti limiti al potere (organizzativo e) direttivo del datore
di lavoro, pubblico e privato; trattasi di clausole generali che si
rivelano utili "soprattutto in relazione a certe zone franche di
esercizio del potere direttivo, tali perché carenti di una
disciplina legale (o contrattuale) espressa. Buona fede e
correttezza, allora, possono essere invocate come un limite interno
all’esercizio dei poteri del datore di lavoro, ovvero come criteri
atti a verificare che quei poteri non siano esercitati in maniera
arbitraria o irrazionale, bensì in coerenza con la funzione per la
quale essi sono riconosciuti dall’ordinamento" (8). E l’indagine
sulla coerenza tra esercizio del potere organizzativo e direttivo
del datore di lavoro pubblico e funzione per la quale tale potere è
riconosciuto non può non tener conto del fatto che, nel nostro
campo, ai limiti specifici propri di ciascun istituto (come ad es.
le "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" per il
trasferimento) si accompagnano quelli che discendono dalla non
libertà dei fini in concreto perseguibili, ovvero dalla necessità
(legislativamente imposta) che le determinazioni organizzative siano
in ogni caso dirette ad assicurare l'attuazione dei principi di cui
all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 165/2001 (e, per implicito, quelli
di cui all’art.97 Cost.) e ad assicurare la rispondenza al pubblico
interesse dell'azione amministrativa. La forza dell’art.97 Cost.,
infatti, non sta nei mezzi ("secondo disposizioni di legge"), ma
nelle finalità ("in modo che siano assicurati il buon andamento e
l’imparzialità dell’amministrazione"). Ergo, imparzialità, buon
andamento e perseguimento dell’interesse pubblico possono essere
considerati sia direttamente quali parte della causa del contratto
di lavoro pubblico, sia indirettamente, quali elementi che, appunto,
integrano il contenuto degli artt.1175 e 1375 del codice civile (9).
Orbene, diversi elementi, di sostanza e di
forma, inducono a ritenere che il Direttore Generale,
nell’esercitare il potere organizzativo conferitole dal Regolamento
sulla disciplina degli uffici e dei servizi dell’Ente di che
trattasi, abbia violato tali principi.
Per sviluppare questa parte è necessario fare
finta che le "ragioni tecniche, organizzative e produttive" di cui
all’art.2103 c.c. vi siano davvero nel caso di cui trattasi e che
quindi il trasferimento sia avvenuto (in tempi record) per
rispondere alla richiesta (fatta giusto 7 giorni prima) di applicare
una nuova unità al Servizio Polizia Locale al fine di portare avanti
un progetto (che a tutt’oggi non risulta approvato e men che meno
partito).
Al riguardo, bisogna anche qui innanzitutto
ribadire che non risponde a criteri di ragionevolezza la scelta
operata dal Direttore Generale col suo atto di trasferimento perché
se davvero si voleva attivare una "gestione centralizzata (presso il
Servizio Polizia Locale) del procedimento sanzionatorio" si sarebbe
dovuto innanzitutto seguire il suggerimento dello stesso Dirigente
del Servizio Polizia Locale che con nota in data 21/10/2005 aveva
prefigurato come il personale (di categoria C e D) poteva essere
individuato nell’ambito dei Servizi già interessati dalla gestione
del procedimento sanzionatorio (v. supra). All’esigenza manifestata
dal Dirigente del Servizio Polizia Locale con nota del 21/10/2005 si
poteva e doveva quindi rispondere in maniera diversa: trasferire il
dipendente M.M. ad altre mansioni ha significato disperdere quella
specifica professionalità in materia di gestione patrimoniale
acquisita negli anni e dimostrata sul campo con i risultati
concretamente raggiunti. Professionalità specifica che
l’Amministrazione stessa ha peraltro contribuito a costruire
inviando il dipendente M.M. a frequentare tutti quei corsi di
formazione che sopra sono stati ricordati. E’ allora senz’altro
irragionevole il comportamento del datore di lavoro che prima
investe su una professionalità specifica e poi la disperde, specie
dopo aver constatato di aver così bene investito le proprie risorse
e ben riposto la propria fiducia. Ed è tanto più irragionevole
quando ciò lo si metta in relazione col fatto che lo stesso datore
di lavoro poteva disporre di altre possibilità oggettivamente più
funzionali e non pregiudizievoli per alcuno. La scelta operata dal
Direttore Generale, infatti, non regge neppure alla luce dei criteri
di logicità, congruità, proporzionalità che dovrebbero presiedere al
corretto esercizio dei poteri datoriali. Si è già detto che per una
"gestione centralizzata (presso il Servizio Polizia Locale) del
procedimento sanzionatorio" avrebbero potuto essere impiegati coloro
che in tale ambito hanno operato (e continuano ad operare) nei
diversi Servizi. Qui si può ulteriormente precisare che senza alcun
sacrificio per la professionalità acquisita (e, probabilmente, anche
con maggior profitto), allo stesso fine potevano essere impiegati
quei dipendenti neo-assunti in categoria C e D a seguito di concorsi
pubblici che erano stati poco tempo prima espletati: dipendenti
laureati, alcuni persino specializzati, freschi di studi
generalistici e quindi oggettivamente più idonei a svolgere i
compiti richiesti dal progetto di "gestione centralizzata del
procedimento sanzionatorio", che richiede competenze del tutto
diverse da quelle acquisite dal dipendente M.M. nella specifica
materia della gestione patrimoniale e contrattuale. D’altra parte,
anche questo lo si è detto, ma giova ripeterlo, è lo stesso
Direttore Generale che nell’atto del 31/10/2005 (di assegnazione
alle macro-aree del personale già operante nei Servizi) parla di
riorganizzazione complessiva (e non di soppressione di un Servizio
con accorpamento in altri del personale dipendente): il Servizio
Gestione Patrimoniale rimane anche nominalmente nella nuova
organizzazione dell’Ente e con competenze che rispecchiano quelle
esercitate fin dalla sua costituzione. Così come è lo stesso
Direttore Generale che in occasione della precedente
riorganizzazione, quella decisa con deliberazione di Giunta in data
24/4/2001, motivava il trasferimento del dipendente M.M. presso
l’allora neo-costituito Servizio Gestione Patrimoniale spiegando che
lo stesso dipendente «ha più volte, tra l’altro, all’interno
dell’Ente mostrato di essere interessato conoscitore di tematiche
contrattualistiche, tanto da mettere a disposizione di tutti schemi
contrattuali, studi, note esplicative, raccolte giurisprudenziali.
Tale bagaglio culturale può trovare spazio all’interno del Servizio
da lei diretto» (lettera protocollata in data 9/7/2001 diretta al
Dirigente del Servizio Gestione Patrimoniale e, per conoscenza, al
capo dell’Amministrazione, all’Assessore al Patrimonio e
all’Assessore al Personale).
Sotto il profilo della correttezza e della
buona fede di cui agli artt.1175 e 1375 c.c. può essere altresì
valutato il comportamento contraddittorio del datore di lavoro che
il 16/12/2003 pubblica un bando di "Selezione per progressione
verticale finalizzata alla copertura di n.17 posti di Esperto
Servizi Amministrativo/Contabili cat.D p.e. D1 – CCNL 31.03.1999
(art.4 co.1 – CCNL 31.03.1999)", dichiara nel bando che, tra gli
altri Servizi, anche il Servizio Gestione Patrimoniale necessita di
un esperto di cat. D, (ri)assegna il dipendente M.M. al Servizio
Gestione Patrimoniale una volta che lo stesso è risultato vincitore
della selezione e poi, il 28/10/2005, lo trasferisce ad altro
Servizio sostituendolo con una unità di personale di categoria C. E’
pur vero, come si trova scritto negli atti di questo Ente, che
trattasi di "prime assegnazioni" e che i lavoratori sono tutti
assegnati alla dotazione organica complessiva in "disponibilità a
tutte le future, specifiche assegnazioni che la Amministrazione
stessa riterrà funzionali alle proprie necessità organizzative", ma
è anche vero che i poteri datoriali non possono essere esercitati ad
arbitrium, dovendosi salvaguardare la professionalità dei
lavoratori, rispettare oggettivi criteri di
logicità/congruità/proporzionalità, applicare i principi di
correttezza e buona fede di cui agli artt.1175 e 1375 c.c.. I
principi di professionalità e responsabilità sono espressamente
richiamati dall’art.89 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali),
mentre l’art.5 D.Lgs. 165/2001 precisa che le determinazioni
organizzative sono adottate per assicurare l'attuazione dei principi
di buona amministrazione e la rispondenza al pubblico interesse
dell'azione amministrativa. L’arbitrium non è consentito al datore
di lavoro privato e, tanto meno, al datore di lavoro pubblico, il
quale, peraltro, non è libero nei fini, ma soggetto ai vincoli
dell’imparzialità, del buon andamento e del perseguimento
dell’interesse pubblico (artt.97, comma 1, Cost.). Né si può
ritenere che "flessibilità" delle prestazioni (art.52 D.Lgs.
165/2001 e CCNL 31/3/1999) possa fare rima con "genericità", sì da
far pensare a dipendenti pubblici come portatori di una
professionalità del tutto generica da adibire a qualsiasi mansione,
salvo poi trovarsi a fare massicciamente ricorso a consulenze
esterne che si vorrebbero giustificate proprio dalla mancanza di
adeguate professionalità interne: il superamento del c.d.
"mansionismo" non può far dimenticare che la professionalità è un
valore anche nel pubblico impiego (contrattualizzato e non) e che un
"demansionismo" spiccio come quello declamato negli atti dell’Ente
di che trattasi (e concretamente attuato come nel caso del
trasferimento di cui ci si occupa), più che al principio di
flessibilità delle prestazioni, pare funzionale alla logica
intimidatoria dello "stai zitto o ti sposto", che con i principi di
imparzialità e buon andamento di cui all’art.97 Cost. non ha nulla a
che vedere.
Proprio la logica dello "stai zitto o ti
sposto", che sarà più avanti esaminata, consente di trovare una
risposta al perché il Direttore Generale nel procedere alla scelta
del dipendente da trasferire al Servizio Polizia Locale non abbia
provveduto neanche ad una pur minima comparazione delle
professionalità e bilanciamento di contrapposti interessi: le
mansioni svolte dal dipendente M.M. nell’ambito del Servizio
Gestione Patrimoniale erano caratterizzate da alto contenuto
professionale, sì che lo stesso percepiva l’indennità di cui
all’art.17, comma 2, lett. f), CCNL/1999. A seguito del
trasferimento, il dipendente M.M. si è trovato per lungo tempo a
fare praticamente niente (d’altra parte, come già detto, il progetto
per il quale M.M. è stato trasferito al Servizio Polizia Locale non
è stato approvato, né attuato) e poi a redigere – in un anno – una
trentina di atti ed una limitata serie di lettere (di trasmissione,
da lui non firmate) e verbali (sotto dettatura altrui): mansioni il
cui contenuto professionale non può neanche essere paragonato alle
precedenti e che ha determinato, da un lato, la perdita della
suddetta indennità di cui all’art.17 CCNL/1999 e, dall’altro, una
oggettiva dequalificazione: nella nuova assegnazione, infatti, la
prevalenza di cui parla l’art.52 D.Lgs. 165/2001 (sotto il profilo
qualitativo, quantitativo e temporale) va infatti senz’altro
attribuita alle mansioni che non appartengono alla categoria D, ma a
quella inferiore.
Dequalificazione professionale a parte, che
costituisce illecito di per sé anche ai sensi dell’art.52 D.Lgs.
165/2001, qualcuno dovrebbe spiegare perché, potendosi adottare
scelte diverse e sicuramente più congrue con riferimento
all’obiettivo che si era dichiarato di voler perseguire (salvo poi
non perseguirlo in concreto), si è deciso di sacrificare
professionalmente il dipendente M.M. e non si sono invece impiegati
quei neo-assunti in cat. C e D, laureati (e magari persino
specializzati), freschi di studi generalistici, vincitori di
concorso, la cui professionalità poteva essere costruita proprio in
tale materia; ovvero quei dipendenti di cat. C e D che in materia di
procedimento sanzionatorio, pur in altri Servizi, avevano già
costruito la propria professionalità.
In casi come questi, poi, si rivelano
significativi anche i tempi, le circostanze di fatto e le modalità
con le quali si agisce.
Di "riorganizzazione complessiva" si discute
per mesi nell’Ente di cui trattasi e la Giunta adotta la relativa
delibera in data 11/10/2005 che prevede, come già precisato, la
(semplice) riallocazione dei diversi Servizi (esclusi i due già
citati) in cinque macro-Aree assegnate a Direttori di Area. In
particolare si individua l’Area Politiche del Territorio quella
nella quale ricomprendere, tra gli altri, il Servizio Gestione
Patrimoniale cui affidare i seguenti compiti come da funzionigramma
alla stessa delibera allegato: «a) gestione dei contratti relativi
al patrimonio immobiliare, quali acquisizione, permuta, locazione
attiva e passiva, alienazione, etc.; b) valorizzazione e gestione
economica del patrimonio immobiliare; c) atti di amministrazione del
demanio»; compiti già affidati al Servizio Gestione Patrimoniale
anche prima della riorganizzazione e nell’assolvimento dei quali il
dipendente M.M. ha avuto modo di dimostrare la sua particolare
competenza.
Si deve ricordare che prima di questa delibera
il Servizio Gestione Patrimoniale si occupava anche degli aspetti
relativi all’Economato e Provveditorato e, infatti, nel suo ambito
operava anche l’Ufficio Economato che nel 2001, al tempo della prima
riorganizzazione, venne staccato dall’allora Servizio Finanziario
per andare a costituire il Servizio Gestione Patrimoniale insieme ad
un Dirigente proveniente dal Servizio Contratti, ad un
amministrativo (M.M., appunto) e ad un tecnico, quest’ultimo
succesivamente trasferito al Servizio Tecnico. Quindi, prima della
riorganizzazione del 2005, il Servizio Gestione Patrimoniale era
composto dal Dirigente del Servizio, dal dipendente M.M. (che da
solo si occupava della gestione amministrativa del patrimonio
immobiliare) e dall’Ufficio Economato. Con la riorganizzazione del
2005 l’Ufficio Economato viene inserito (per svolgere, ovviamente,
le stesse funzioni di economato e provveditorato) in altra Area:
"Area Amministrazione e Risorse", il Dirigente del Servizio Gestione
Patrimoniale passa (da solo, con la targhetta "Servizio Gestione
Patrimoniale") nell’"Area Politiche del Territorio", mentre il
dipendente M.M. viene trasferito al Servizio Polizia Locale a fare
tutt’altro, magari niente. Con determinazione organizzativa del
Direttore Area Politiche del Territorio in data 15/11/2005, si
assegna al Servizio Gestione Patrimoniale (ossia al solo Dirigente
che con tale targhetta è lì transitato) un istruttore tecnico di
categoria C e un istruttore amministrativo sempre di categoria C; un
istruttore amministrativo di recente assunzione, che non si è mai
occupato di gestione del patrimonio immobiliare nel senso indicato
dalle lettere a) e b) del funzionigramma allegato alla delibera
sopra citata, potendo contare su esperienze legate al rilascio di
autorizzazioni stradali e di attingimento acque nell’ambito del
Servizio Tecnico.
Se si legge il "funzionigramma" allegato la
delibera dell’11/10/2005 si capisce che le determinazioni
organizzative del Direttore Generale e quella del Direttore Area
Politiche del Territorio non attuano il disegno delineato dalla
Giunta: quest’ultima (v., ancora, il "funzionigramma" allegato alla
delibera dell’11/10/2005, sopra indicato) prevede, da un lato, che
per il Servizio Polizia Locale, che non viene incardinato in alcuna
area (in quanto struttura posta, per specifica prescrizione
legislativa, alle dirette dipendenze del capo dell’Amministrazione),
"le competenze assegnate sono invariate rispetto a quelle fissate
nell’attuale assetto organizzativo"; dall’altro, "rispetto alla
nuova connotazione del Servizio Gestione Patrimoniale la scelta
operata risponde all’esigenza di concentrare l’azione del Servizio
nell’ambito della gestione amministrativa del patrimonio immobiliare
e del demanio (…) nell’ottica di un accorpamento all’interno di uno
stesso Servizio di procedimenti amministrativi regolati da una
medesima base normativa". A parte l’approssimazione e l’imprecisione
delle espressioni usate (che dimostrano una non perfetta conoscenza
delle concrete dinamiche organizzative), è chiara la direttiva di
evitare "la parcellizzazione del lavoro e favorire la
razionalizzazione delle procedure amministrative", cosa che anche
questa volta (esattamente come nel 2001, come vedremo) non è
avvenuta, posto che l’"Ufficio Tecnico Concessioni", pur facendo
parte della stessa Area Politiche del Territorio, continua ad essere
distinto dal Servizio Gestione Patrimoniale e posto che il
dipendente M.M. è stato trasferito ad altro Servizio le cui
competenze "sono invariate rispetto a quelle fissate nell’attuale
assetto organizzativo". Queste determinazioni organizzative, quindi,
sono state adottate in violazione dell’art.5 D.Lgs. 165/2001, in
quanto non conformi all’atto organizzativo-deliberazione di Giunta
dell’11/10/2005.
La delibera sulla riorganizzazione è stata
approvata il giorno 11 ottobre 2005; dieci giorni dopo, il 21
ottobre 2005, il Dirigente del Servizio Polizia Locale manda la sua
"Proposta di attivazione di una gestione centralizzata del
procedimento sanzionatorio e degli atti conseguenti"; cinque giorni
dopo, il 26 ottobre 2005, alle ore 13.14, al dipendente M.M. arriva
la seguente comunicazione via e-mail: "Per comunicazioni del
Direttore Generale sei convocato ad un incontro domani giovedì 27
alle ore 15.00". L’incontro con il Direttore Generale si svolge come
previsto e al dipendente M.M. viene comunicato che dal 1° novembre
2005 verrà assegnato al Servizio Polizia Locale. Il provvedimento di
trasferimento è del giorno successivo: venerdì 28 ottobre 2005.
Altri particolari risultano interessanti.
Nota e-mail del Dirigente Servizio Gestione
Patrimoniale in data 28 ottobre 2005, ore 7.59, diretta
all’Assessore al Patrimonio, al Direttore Generale, al Dirigente
Servizio Risorse Umane e al Dirigente Servizio Lavori Pubblici: "Ho
appreso con una certa perplessità il trasferimento ad altro Servizio
del dipendente M.M. che reputo persona preparata e, in generale,
disponibile. Poiché però, come mi è stato spiegato, questa può
essere l’occasione di una sua crescita professionale, prendo atto
della comunicazione. Chiedo, comunque, vista l’importanza del
Servizio da me diretto e gli elevati standard di efficienza
raggiunti, che le risorse umane che mi saranno assegnate siano
adeguate ai compiti da svolgere". Si immagina che qualcuno faccia
nel frattempo presente al Dirigente Servizio Gestione Patrimoniale
che quella e-mail "non va bene" e che l’"arricchimento
professionale" costituiva solo una fesseria perché alle ore 9.58 lo
stesso dirigente ne manda un’altra: "Seguito precedente
comunicazione relativa all’oggetto, nulla osta al trasferimento del
dipendente M.M. ad altro Servizio". Sarà lo stesso M.M. ad esprimere
su queste note le proprie considerazioni con lettera acquisita al
protocollo dell’Ente il 28/11/2005 (10). Qui preme solo fare
osservare tempi, circostanze di fatto e modalità con le quali il
Direttore Generale dell’Ente ha agito; tempi, circostanze e modalità
che si ritengono assai significative non solo come indizi valutabili
nel quadro dei principi di correttezza e buona fede ex artt.1175 e
1375 c.c., ma anche come indici rivelatori dell’intento di
ritorsione realmente perseguito.
3. Sulla ritorsione quale vero motivo del
trasferimento.
Quanto fin qui esposto porta a dover ricercare
altrove le motivazioni del trasferimento del dipendente M.M. dal
Servizio Gestione Patrimoniale al Servizio Polizia Locale.
Leggendo gli atti ufficiali depositati presso
l’Ente di cui trattasi si percepisce, invero, molto chiaramente, la
presenza di un clima di ostilità nei confronti del Servizio Gestione
Patrimoniale, il suo Dirigente e il dipendente a questi assegnato;
un clima di ostilità che sembra andare ben oltre il "normale"
conflitto che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato (ma qui
dovremmo parlare di quello tra dirigente e direttore generale
perché, invece, è sicuramente improntato a collaborazione e
condivisione di obiettivi e mezzi quello tra il Dirigente del
Servizio e M.M., unico dipendente assegnatogli per la gestione
amministrativa del patrimonio immobiliare), perché costante e "a
senso unico", a prescindere, cioè, da ciò che il Servizio Gestione
Patrimoniale concretamente faccia e dai risultati che effettivamente
riesca a raggiungere nonostante l’oggettiva carenza di personale.
Il trasferimento di M.M. al Servizio Polizia
Locale con i tempi e le modalità che abbiamo visto ci sembra il
frutto di questo clima di ostilità, peraltro percepito e bene
illustrato dallo stesso M.M., autore, in quanto responsabile dei
relativi procedimenti, come abbiamo visto, di varie pubblicazioni e
documenti del Servizio Gestione Patrimoniale: basta leggere le
presentazioni di alcuni di questi documenti per scorgere il
malessere di chi si trova costretto a lavorare in questo clima di
ingiustificata ostilità e non vede riconosciuti i risultati che
(nonostante tutto, grazie proprio al suo lavoro) vengono raggiunti
(11).
Vi sono fatti e circostanze che si pongono in
diretta ed immediata relazione con il trasferimento del dipendente
M.M., sì che si può parlare, al riguardo, di trasferimento per
ritorsione. Di questi fatti e circostanze ci occuperemo tra un
attimo. Prima, però, ci sembra utile fornire al lettore – per le
ragioni che abbiamo illustrato all’inizio – qualche altro elemento,
soffermandoci un po’, pur brevemente e schematicamente, sul clima di
ostilità.
Per completezza bisognerebbe partire
addirittura dai tempi della nomina del Direttore Generale da parte
dell’amministrazione neo-eletta, ma ai nostri fini si può partire
dal 2001, quando venne costituito il Servizio Gestione Patrimoniale:
viene adottata una delibera ("atto organizzativo" ex art.2 D.Lgs.
165/2001) con la quale si dichiara di voler costituire un Servizio
Gestione Patrimoniale con lo scopo di "accorpare in un'unica
struttura competenze professionali diversificate che lavorino in
maniera armonica e coordinata ad un piano di valorizzazione del
patrimonio ispirato a principi di redditività dell’Ente, superando
l’attuale organizzazione settoriale"; Servizio che venne
effettivamente costituito (con a capo un dirigente), ma
l’"accorpamento" riguardò soltanto l’Ufficio Economato e due
dipendenti, un amministrativo (il Sig. M.M.) e un tecnico,
quest’ultimo, peraltro, successivamente assegnato al Servizio
Tecnico; Servizio Tecnico che, al tempo stesso, conservava tutta la
sua dotazione organica, compreso quella amministrativa, che anzi, in
seguito, gli verrà ampliata con il potenziamento di un "ufficio
concessioni" istituito nel suo ambito. A fronte, quindi, di una
scelta organizzativa operata dalla Giunta in regime pubblicistico a
fini di riorganizzazione (e come tale manifestata all’esterno) la
sua attuazione con l’atto di assegnazione del personale (adottato
dallo stesso Direttore Generale) non ha rispettato i principi di
organicità di cui alla stessa delibera di Giunta ("superare
l’attuale organizzazione settoriale"), di adeguatezza e di
professionalità (12). Il clima di ostilità (e il modo di intendere
il principio di collaborazione), che emerge dal "tipo" di
riorganizzazione in sé, è ben rappresentato dal relativo carteggio
che ne segue: "la sua nota mi ha indotto a riflettere che forse lei
ha mancato un’occasione per dimostrare le sue capacità
dirigenziali", scrive il Direttore Generale al Dirigente Servizio
Gestione Patrimoniale in data 9/7/2001, il quale risponde
riservandosi "di valutare e far valutare" le affermazioni del
Direttore Generale.
Il copione si ripeterà in occasione della
problematica sorta in occasione del rinnovo del contratto di
locazione passiva di un immobile adibito ad uffici distaccati
dell’Ente (la più importante e rilevante locazione passiva), il cui
contratto – scopre il dipendente M.M. che aveva cominciato a
studiare le carte per il suo nuovo lavoro – ha una clausola non
conforme alla legge in quanto prevede un aumento del canone oltre
l’indicizzazione consentita: clausola nulla ex art.79 L.392/1978. E’
il dipendente M.M. che si accorge della cosa e il carteggio che ne
segue – protagonisti sempre il Direttore Generale e il Dirigente del
Servizio Gestione Patrimoniale – si caratterizza per durezza delle
espressioni che vengono utilizzate. E il copione si ripeterà ancora
con la vicenda della stipula dei contratti di locazione di immobili
di proprietà dell’Ente di cui trattasi da adibire a caserme dei
Carabinieri ed a caserma e uffici dei Vigili del Fuoco: è sempre il
dipendente M.M. a scoprire che delibere di Giunta recentemente
approvate non vanno bene e che occorre procedere alla loro
rettifica, ma pur di non ammettere l’errore si arriva a dichiarare
ufficialmente che le delibere approvate dalla Giunta hanno un
contenuto diverso da quello che hanno effettivamente (così, una
direttiva di Giunta in data 5/2/2002).
Tutti questi casi (e altri ancora) si
risolveranno positivamente per l’Ente di che trattasi grazie al
conferimento al dipendente M.M. della responsabilità dei relativi
procedimenti. Si può insomma dire che mentre altri erano impegnati a
farsi la guerra (e nel prosieguo continueranno a farsela), il
dipendente M.M. lavorava in qualità di responsabile dei procedimenti
(e continuerà a farlo) per tutelare gli interessi dell’Ente,
nonostante gli schiaffi che comunque deve prendere, come nel caso
relativo al progetto di produttività per l’anno 2001, non
finanziato, nonostante la sua oggettiva importanza e nonostante il
finanziamento di altri analoghi (ma non altrettanto importanti)
progetti. Il caso va citato perché si ritiene significativa la
circostanza che il Direttore Generale senta allora la necessità di
scrivere al Dirigente Servizio Gestione Patrimoniale "spiace che un
dirigente (…) non sappia allineare i propri collaboratori" (lettera
protocollata il 24/12/2001) e che il Dirigente Servizio Gestione
Patrimoniale debba rispondere: "come datore di lavoro ho
innanzitutto l’obbligo giuridico ex art.2087 c.c. (ed ex artt.1175 e
1375 c.c.) di precisare formalmente che non ho mai avuto necessità
di allineare nessuno, dal momento che tutti i miei collaboratori
sono già allineati con me nel servire al meglio l’Amministrazione e,
da sempre, concordano preventivamente con me ogni iniziativa, che va
dunque ascritta al Servizio".
Provveduto così a dare davvero sommaria (il
carteggio, infatti, è imponente) illustrazione delle origini del
clima di ostilità verso il Servizio Gestione Patrimoniale, il suo
dirigente e il dipendente ad esso assegnato, comunque capace di fare
andare avanti le cose nonostante l’oggettiva carenza di personale
per le mille difficoltà che sempre si frappongono quando si tratta
di rafforzarne la compagine (mentre per altri Servizi vengono
continuamente assunti tecnici e amministrativi a tempo determinato:
anche su questo ci sono specifici carteggi), si può passare alle
vicende più recenti, quelle che possono considerarsi in diretta
relazione con il trasferimento del dipendente M.M..
Prima, però, appare doveroso citare un
episodio di fine dicembre 2004 e inizi gennaio 2005, perché
significativo in sé e in riferimento ad altra vicenda che sarà nel
prosieguo esaminata. Il 24 dicembre 2004 il capo
dell’amministrazione scrive al Direttore Generale e, per conoscenza,
al Dirigente Servizio Gestione Patrimoniale e all’Assessore al
Patrimonio: «In ragione della complessità strategica dei vari atti
che attengono in questa fase alla gestione del patrimonio dell’Ente
delego la S.V. a svolgere un’azione di supervisione generale della
problematica nonché ad assumere la responsabilità di ogni
comunicazione formalmente rilevante all’interno ed all’esterno
dell’Ente». Il 3 gennaio 2005 arriva al Dirigente del Servizio
Gestione Patrimoniale questa nota e-mail del Direttore Generale: «A
seguito della nota del capo dell’Amministrazione, con la quale mi
attribuisce l’incarico di supervisione e di responsabilità di ogni
comunicazione formalmente rilevante inerente il Servizio Patrimonio,
dispongo che: 1) mi sia sottoposta l’istruttoria, in forma scritta,
delle pratiche riguardanti la gestione del patrimonio e la proposta
di provvedimento che l’Ufficio intende adottare; 2) il lunedì di
norma di ogni settimana alle 12,30 sia dedicato all’esame,
unitamente alla S.V., delle procedure in essere. Mi attendo la piena
collaborazione sua e dell’istruttore del suo Servizio» (cioè del
dipendente M.M.). Né la nota del capo dell’Amministrazione, né
quella Direttore Generale risultano protocollate; provvede al
riguardo il Dirigente del Servizio Gestione Patrimoniale, il quale
le richiama e le allega ad una lettera formale protocollata in data
10 gennaio 2005 e diretta al capo dell’Amministrazione e, per
conoscenza, all’Assessore al Patrimonio, all’Assessore al Personale,
al Direttore Generale e al Dirigente Servizio Affari Generali:
«Avevo interpretato la Sua del 24/12/2004, non protocollata, a me
trasmessa per conoscenza e qui allegata sub A, come una presa di
coscienza del valore strategico della gestione immobiliare e come un
impegno più forte di tutta l’Amministrazione verso questo settore.
Senonché, a seguito di nota e-mail del Direttore Generale in data
3/1/2005, anch’essa allegata (sub B), la cosa assume le vesti di un
vero e proprio "commissariamento" di questo Servizio, in palese
contrasto con gli articoli 107 e 192 (nonché con gli articoli 97 e
108) del Testo Unico Enti Locali, e connesse norme contrattuali. Ai
sensi dell’art.107 T.U. Enti Locali, infatti, "Spetta ai dirigenti
la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme
dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al
principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai
dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo". E ancora: "Spettano ai
dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e dei
provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso
l’esterno". Il comma 6 precisa che "I dirigenti sono direttamente
responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi
dell’Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei
risultati della gestione". Una specifica e diretta collaborazione
della Segreteria/Direzione Generale è benvenuta, ma non certo nei
termini di cui alla e-mail del 3/1/2005, posto che in quei termini
si avrebbe un oggettivo demansionamento ed una
deresponsabilizzazione della figura dirigenziale, con grave
pregiudizio alla professionalità ed all’immagine del sottoscritto,
chiamato a farsi riguardare i compiti come l’alunno con la maestra.
Cosa che, oltre ad essere illegittima e contraria a qualunque
criterio di correttezza e buona fede (artt.1175 e 1375 c.c.), è
altresì del tutto ingiustificata dal momento che è sotto la mia
direzione che il patrimonio dell’Ente è stato ben gestito (…).
Allora, se si recupera lo spirito costruttivo e l’obiettivo è
utilizzare al meglio tutte le energie per la valorizzazione del
patrimonio, ogni contributo è benvenuto e la collaborazione del
sottoscritto non è mai mancata e non mancherà. A ciascuno, però, le
sue competenze. Distinti saluti».
Non si vuole ulteriormente tediare chi legge:
conclusosi per l’insussistenza delle "ragioni tecniche,
organizzative e produttive" di cui all’art.2103 c.c. e in ogni caso
per la violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui
agli artt. 1175 e 1375 c.c., si sviluppa la tesi secondo la quale il
trasferimento del dipendente M.M. è stato disposto per ritorsione:
descritto come sopra il clima di ostilità, vediamo adesso quelle
vicende che con il trasferimento si pongono, anche temporalmente, in
diretta relazione.
Si può ritenere che un peso decisivo per il
trasferimento del dipendente M.M. lo abbia avuto la vicenda relativa
ai termini e alle modalità di concessione dell’immobile adibito ad
Uffici di Prefettura. Si deve agli studi condotti dal dipendente
M.M. la sistemazione della materia che ha portato all’adozione della
deliberazione di Giunta in data 2/11/2004; deliberazione che nelle
premesse ricalca alla lettera lo scritto di M.M. pubblicato sulla
newsletter n°1/2004 del Servizio Gestione Patrimoniale. Si deve
invece a qualcun altro la lettera in data 19/1/2005 (sottoscritta
dal capo dell’Amministrazione e redatta probabilmente dal Direttore
Generale, che con la nota sopra indicata, quella del 24/12/2004, era
stato investito dal capo dell’Amministrazione della delega "a
svolgere un’azione di supervisione generale della problematica
–patrimoniale- nonché ad assumere la responsabilità di ogni
comunicazione formalmente rilevante all’interno ed all’esterno
dell’Ente"), con la quale si contraddice la delibera di Giunta
approvata appena due mesi prima (beh, come "comunicazione" non c’è
che dire…). Il carteggio che ne deriva è importante. Qui si citano
alcune frasi da lettere formali sottoscritte dal dipendente M.M.
nella sua qualità di responsabile del procedimento: «Con questa
relazione si rappresenta la necessità di una iniziativa diretta a
riaffermare il contenuto della deliberazione G.P. in data 2/11/2004;
iniziativa che non può non assumere la forma di un atto scritto col
quale si prospettino le condizioni per il mantenimento della
Prefettura e dell’alloggio del Prefetto nell’immobile dell’Ente: a)
scadenza del contratto in essere fissata nel 14/11/2005 con
conseguente cessazione del vincolo di destinazione ex L.1014/1960;
b) concessione amministrativa dal 15/11/2005 per 5 anni delle
attuali superfici meno quelle pari a 577 mq. individuate dall’U.T.
come funzionali agli usi dell’Ente; c) canone X sottoposto ad
aggiornamento ISTAT. La necessità di una iniziativa quale quella
sopra indicata sorge per un duplice ordine di motivi: 1) il primo
risiede in una lettera formale protocollata in data 19/1/2005;
lettera assai contraddittoria, nel senso che contraddice la delibera
di Giunta in data 2/11/2004: si parla di "nuovo contratto di
locazione" (ma non si era detto che si faceva una concessione?); si
parla di vincolo di destinazione che può "essere rivisto e
verificato sulla base di nuove intese tra le parti" (ma non si era
detto che si assumeva ormai venuto meno questo vincolo di
destinazione alla luce del contratto in essere e della conseguente
disdetta?). Trattandosi di questioni molto delicate, c’è il rischio
che si faccia leva su queste contraddizioni per dimostrare che la
posizione dell’Ente proprietario dell'immobile non è stata
correttamente e chiaramente prospettata all'Amministrazione
dell'Interno; 2) il secondo motivo, non meno importante, risiede
nella dimostrata inaffidabilità di un percorso tutto politico. (…)
Se la storia insegna qualcosa, la via maestra è quella di ricercare
sì soluzioni politiche, ma accompagnandole sempre con l’emanazione
degli atti necessari nei termini di legge. Senza cadere, se
possibile, in pericolose contraddizioni» (lettera in data 19/7/2005,
poi ripetuta in data 22/8/2005 e fatta propria dal Dirigente del
Servizio Gestione Patrimoniale in data 5/10/2005, quale corpus della
relazione alla Giunta). (13).
Al trasferimento non può ritenersi estranea
neppure la vicenda relativa all’attuazione -nell’Ente di che
trattasi- di un istituto contrattuale, quello dell’indennità di cui
all’art.17, comma 2, lett. f), CCNL/1999 e s.m., che il dipendente
M.M. ha criticato, ad es. con la lettera aperta in data 24/3/2005:
«Nella conferenza dei dirigenti dell’11/10/2004 veniva illustrato
l’accordo raggiunto sui nuovi criteri per l’attribuzione
dell’indennità e veniva altresì "concordato che entro e non oltre il
20 ottobre i dirigenti inviino le loro proposte al Direttore"
Generale affinché quest’ultimo "possa eventualmente intervenire per
riequilibrare le proposte di attribuzione avanzate dai dirigenti".
Sono trascorsi cinque mesi dal 20/10/2004: che cosa è successo? Non
se lo saranno mica dimenticati? Tra l’altro, i mesi diventano dodici
se si considerano le progressioni verticali e l’inadempimento
datoriale che ne è derivato con riferimento al precedente accordo,
quello del 26/4/2001. Perché, guardate, c’è anche quello. Leggo che
si attende il 31/3/2005 per avere una risposta… Bene. Come pensano
di risolvere i problemi intertemporali derivanti dal ritardo (anzi,
dal duplice ritardo, quello ante e quello post ottobre 2004)? (…)
Come pensano di risolvere il problema di quanti, dipendenti di
categoria A, B o C, approdati alla categoria superiore a seguito di
progressione verticale, pur svolgendo (da febbraio o marzo o aprile
2004) mansioni riconducibili a quelle di cui all’accordo del
26/4/2001, si sono visti automaticamente ed arbitrariamente
escludere dalla sua applicazione con grave disparità di trattamento
(e conseguente indebito arricchimento per il datore di lavoro)? Una
soluzione potrebbe essere quella per cui Dirigenti e Direttori,
ciascuno in proporzione alla propria parte di responsabilità,
provvedessero personalmente a versare all’Ente la somma necessaria a
rimpinguare "pari cifra" il fondo di produttività, togliendo così
dall’imbarazzo un’Amministrazione (e, in primis, l’Assessore al
Personale), che di sicuro non lo meritava. In tal caso, apprezzando
la buona volontà così manifestata, si potrebbe anche vedere di
rinunciare a qualche cosa. (…). "Amministrare" significa saper
riconoscere, responsabilizzare e quindi valorizzare le competenze e
le professionalità interne, formandole quando occorre, non
avvilendole misconoscendo l’opera prestata e i risultati raggiunti.
E, per giunta, non pagando neppure le indennità dovute». (14) (15).
Non estranea al trasferimento è la vicenda
relativa alla classificazione (e conseguente gestione) dei beni
immobili che hanno più di cinquanta anni di vetustà; immobili
soggetti ai vincoli di cui all’art.12 D.Lgs. 42/2004 (codice dei
beni culturali). Per vendere alcuni di questi immobili e chiudere
alcune pendenze bisognava che gli stessi risultassero "disponibili",
cosa che non si poteva ammettere proprio in forza dei vincoli
imposti dalla legge. Il carteggio che ne deriva è davvero
interessante, ma qui si riporta la lettera che il Dirigente del
Servizio Gestione Patrimoniale, esasperato dalle "incursioni" del
Direttore Generale, scrive all’Assessore al Patrimonio in data
27/9/2005: «Mi giungono in posta elettronica, trasmesse anche a Lei
per conoscenza, lettere del Direttore Generale. Più volte ho messo
in evidenza l'assoluta carenza di personale, come emerge
semplicemente osservando la rubrica telefonica interna (di cui
allego copia per quanto qui interessa). Ciononostante devo ricordare
che è sotto la mia direzione (ribadisco: pur in mancanza oggettiva
di personale), che il patrimonio dell'Ente è stato ben gestito (…).
Lo stesso deve dirsi per la questione da ultimo sollevata dal
Direttore Generale, quella dei beni soggetti a presunzione di
vincolo ai sensi degli articoli 12 e 54 D.Lgs. 42/2004. Con decreto
legislativo n.42 in data 22/1/2004 è stato approvato un codice dei
beni culturali che prevede l'inalienabilità di tutti gli immobili
che abbiano più di 50 anni fino a quando non sia intervenuta la
verifica dell'interesse culturale (artt.12 e 54, comma 2). I tecnici
a suo tempo impegnati nel redigere il programma di alienazione non
evidenziarono che gli immobili inseriti nel programma di alienazione
avessero più di cinquanta anni; cosa che è emersa solo di recente,
quando il nuovo tecnico ha trovato rilievi topografici dai quali si
evince la presenza di questi immobili oltre cinquanta anni fa. Dal
Servizio Tecnico questa cosa non era mai emersa. Esaminati i rilievi
topografici, ne abbiamo subito dovuto trarre le conclusioni sotto il
profilo giuridico-amministrativo: lo abbiamo fatto (e lo stiamo
facendo) nei tempi consentiti dalle norme in vigore, lavorandoci
molto (come sempre) pur a corto di personale (come sempre),
chiedendo alla Direzione Regionale Beni Culturali di fare le
verifiche necessarie, perché, per le norme in vigore, competente ad
effettuare la verifica dell'interesse culturale è la Direzione
Regionale Beni Culturali con un procedimento disciplinato con
decreti ministeriali; decreti ministeriali che prevedono, tra
l'altro, la stipula di una specifica convenzione; convenzione che
questo Ente ha stipulato nella persona del sottoscritto dirigente,
competente ex artt.107 e 192 T.U. Enti Locali. Tenendo conto dei
programmi di alienazione dell'Ente, le schede dei primi quattro
immobili (e poi il quinto del secondo invio) trasmesse alla
Direzione Regionale sono proprio quelle che riguardano gli immobili
compresi nel programma dì alienazione (possono essere trasmesse
schede relative a quattro immobili per volta per un massimo di 12
immobili all'anno). A breve (e comunque entro il 31 dicembre) dovrà
pervenire la risposta della Direzione Regionale dei Beni Culturali
per i primi quattro immobili; entro il 31/3/2006 gli altri (secondo
quando prevedono le regole standard di trasmissione e tempi di
verifica). Sempre sulla materia del codice dei beni culturali e
sulle sue implicazioni in ordine alla classificazione dei beni
vorrei, infine, ricordare che è proprio grazie alle ricerche
condotte da questo Servizio ed al conseguente atto adottato il
13/5/2005 che ha potuto prendere avvio la corretta rilevazione
contabile del patrimonio (legata all'introduzione della contabilità
economica), come da direttiva del Servizio Finanziario (…)».
Sull’argomento, il dipendente M.M. (incaricato
formalmente dal Dirigente di risolvere la questione) predisporrà due
pubblicazioni: una, istituzionale, costituente il n°3/2005 della
newsletter edita dal Servizio Gestione Patrimoniale e l’altra,
pubblicata con mezzi propri il 3/10/2005. Di quest’ultima ci sembra
utile riportare in questa sede la premessa (per certi aspetti
"profetica": la pubblicazione –siamo al 3/10/2005- precede di
venticinque giorni l’adozione dell’atto di trasferimento) e le
conclusioni: «Ove, attuate le norme sul controllo interno di cui
all’art.147 T.U. Enti Locali (e D.Lgs. 285/1999), si volessero
davvero effettuare verifiche sulla "legittimità, regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa", si dovrebbe aver riguardo
soprattutto a cinque materie nelle quali sempre più spesso ci si
imbatte in applicazioni e "interpretazioni" elusive (quando non
abusive) delle norme di legge: il potere di organizzazione, spesso
utilizzato per premiare, punire o, più semplicemente, "gestire"
determinati dirigenti e dipendenti, anziché per garantire "il buon
andamento e l’imparzialità dell’amministrazione" (art.97 Cost.,
artt. 2 e 5 D.Lgs. 165/2001); le consulenze esterne, con il
conferimento di incarichi di studio e di consulenza in assenza dei
necessari presupposti; i debiti fuori bilancio e il riconoscimento
di legittimità secondo quanto dispone l’art.194 T.U. Enti Locali; le
spese di rappresentanza, che dovrebbero essere ancorate a precisi
requisiti, ad oggettivi fini istituzionali e, appunto, la gestione
patrimoniale. Ciascuna di queste materie meriterebbe una trattazione
a sé (e per la gestione patrimoniale occorrerebbero anche più
trattazioni); qui ci si limiterà ad affrontare il tema del regime
giuridico dei beni immobili appartenenti agli enti pubblici
territoriali soggetti a presunzione di vincolo ai sensi
dell’articolo 12 del codice dei beni culturali, approvato con D.Lgs.
22/1/2004, n. 42. (…) Una retta e non elusiva interpretazione di
tutte queste disposizioni conduce alla conclusione che gli immobili
di proprietà dello Stato e degli enti pubblici territoriali con più
di cinquanta anni di vetustà, fino all’esito della verifica
dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
di cui all’art.12, comma 2, D.Lgs. 42/2004, sono soggetti al regime
proprio del demanio culturale (inalienabile). Non sono beni del
patrimonio disponibile perché inalienabili e perché assoggettati
alla disciplina dei beni culturali; non sono beni del patrimonio
indisponibile perché, in quanto immobili, non sono riconducibili
alla tipologia descritta dall’art.826 c.c. e perché manca una norma
di rinvio del tipo di quella contenuta all’art.822, comma 2, ultima
parte, del codice civile; trattasi, allora, di beni che, a scelta,
1) partecipano del carattere della demanialità, presunta dalla legge
"iuris tantum", ovvero, 2) "fanno parte" del demanio in quanto
"dalla (stessa) legge assoggettati al regime proprio del demanio
pubblico" (culturale) nel senso dell’art.822, comma 2, ultima parte,
del codice civile. Ai sensi dell’art.53 D.Lgs. 42/2004, infatti, "I
beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri
enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate
all’articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio
culturale". Fanno parte, allora, del demanio culturale sia "gli
immobili riconosciuti d’interesse storico, archeologico e artistico
a norma delle leggi in materia", sia "gli altri beni che sono dalla
legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico"
(culturale) quali, appunto, e seppur temporaneamente, gli immobili
appartenenti agli enti pubblici territoriali soggetti a presunzione
di vincolo: l’art.12, comma 1, D.Lgs. 42/2004 li assoggetta alle
norme del Titolo I, Parte Seconda, del codice beni culturali;
l’art.54, comma 4, D.Lgs. 42/2004 li assoggetta alle norme del
Titolo II, Parte Seconda, dello stesso codice; l’art.54, comma 2,
lett. a), D.Lgs. 42/2004 dispone per la loro inalienabilità. (…)
Chi, folgorato da improvvisa passione per l’estetica e per il
concetto di "culturalità dichiarata", trovasse sconveniente
considerare gli immobili di che trattasi come appartenenti al
demanio culturale, potrebbe anche proporre di classificarli come,
che so, "Giovanni", "Mariotto" oppure "Clementina"; ciò non farebbe
tuttavia venire meno la loro condizione (ancorché provvisoria) di
beni soggetti al regime proprio del demanio culturale
(inalienabile), perché così dispongono espressamente gli artt.12 e
54, commi 2 e 4, del D.Lgs. 42/2004 (…)».
Accertata l’inesistenza di "ragioni tecniche,
organizzative e produttive" e affermata (in ogni caso) la (palese)
violazione dei principi di correttezza e buona fede, non mancano,
come si vede, gli elementi per sostenere il carattere ritorsivo del
trasferimento del dipendente M.M. dal Servizio Gestione Patrimoniale
al Servizio Polizia Locale. D’altra parte, nel senso della
ritorsione depone anche il comportamento successivo tenuto
dall’Amministrazione, che, con delibera di Giunta in data
29/11/2005, dichiara "infondate" le pretese di M.M. e spedisce due
avvocati del capoluogo di Regione (anziché due funzionari, come
prassi in quell’Ente) alla Direzione Provinciale del Lavoro per il
tentativo di conciliazione (16); che, nonostante ripetuti
pronunciamenti contrari del Difensore civico Regionale persevera nel
negare a M.M. l’accesso agli atti necessari alla sua difesa e, per
questo, viene bacchettata anche dal TAR con sentenza con la quale
dispone l’annullamento dei provvedimenti di diniego e formula
l’ordine di esibizione di tutta la documentazione richiesta (17).
Il dipendente M.M., a seguito del
trasferimento, dei tempi e delle modalità della sua attuazione e in
considerazione delle mansioni in concreto chiamato a svolgere
nell’ambito del Servizio di destinazione, lamenta: di aver subito un
danno sotto il profilo professionale; la frustrazione delle
aspettative di progressione professionale con riferimento a precisi
istituti contrattuali applicati e in corso di applicazione nell’Ente
di che trattasi (attesa la diversità strutturale dei Servizi di
provenienza e di destinazione, nonché la centralità che nel Servizio
di provenienza hanno le mansioni di natura amministrativa rispetto a
ciò che avviene invece nel Servizio di destinazione, dove le
mansioni amministrative rivestono carattere del tutto secondario e
subalterno); la lesione dell’immagine, del prestigio, della dignità
personale, nell’ambito lavorativo in senso stretto e avuto riguardo
agli utenti e referenti esterni (si pensi solo alla circostanza che
M.M. era responsabile di diversi procedimenti e in tale veste, ad
es., aveva fissato appuntamenti, preso impegni, richiesto incontri
proprio fino al giorno precedente la comunicazione del suo
trasferimento –trasferimento avvenuto con effetto pressoché
immediato-, sì che referenti e utenti esterni chiamando l’Ente per
dare o avere conferma delle date cui tenere gli incontri richiesti
da M.M. si sono sentiti rispondere che chi tali incontri aveva
richiesto -magari appena il giorno prima- non c’era più perché
trasferito); la lesione della personalità morale atteso il carattere
"esemplare" del trasferimento disposto nei suoi confronti; la
lesione di valori inerenti alla persona costituzionalmente garantiti
(anche oltre l’ambito operativo del danno professionale
nell’accezione di bene immateriale che attiene all’esplicazione dei
diritti della personalità sul luogo di lavoro); la perdita
dell’indennità di cui all’art.17, comma 2, lett. f), CCNL/1999 e
s.m.; le spese mediche ed altre spese sostenute e da sostenere.
Conclusioni.
Il trasferimento di M.M. non è stato disposto
per "ragioni tecniche, organizzative e produttive" (art.2103 c.c.):
il progetto per la "gestione integrata del procedimento
sanzionatorio", infatti, a distanza di un anno dal trasferimento non
è stato ancora approvato, né è partito in via di fatto; ci sono,
anzi, decisioni adottate dalla Giunta che vanno in direzione
opposta, con affidamento di procedimenti e rappresentanza a Servizi
e dirigenti diversi da quello della Polizia Locale.
Il trasferimento di M.M. è stato in ogni caso
disposto in violazione dei principi di correttezza e buona fede
(supra §2, richiamandosi qui soltanto il comportamento irragionevole
di una amministrazione che prima investe su una professionalità
specifica e poi la disperde; che prima indice selezione per
progressione verticale dichiarando la necessità di una categoria D
nel Servizio Patrimonio e poi sostituisce il dipendente di tale
categoria con un altro di categoria C; che aveva a disposizione
alternative oggettivamente più funzionali allo scopo dichiarato e
tali da non recare pregiudizio ad alcuno: risulta infatti non
spiegato il motivo per il quale, a fronte di riorganizzazione
complessiva, si è deciso di sacrificare professionalmente il
dipendente M.M. - che nel settore patrimoniale e con quel tipo di
mansioni aveva bene operato come dimostrato dai risultati in
concreto raggiunti dall’Ente - e non si sono invece utilizzati allo
scopo, da un lato, quei dipendenti di cat. C e D che in materia di
procedimento sanzionatorio, pur operando in altri Servizi, avevano
già costruito la propria professionalità ovvero, dall’altro, quei
dipendenti neo-assunti - tra l’altro proprio nei mesi precedenti il
trasferimento di che trattasi - in cat. C e D, vincitori di
concorso, laureati, freschi di studi generalistici, la cui
professionalità poteva essere costruita proprio nell’ambito del
progetto che si è dichiarato di voler realizzare e che richiederebbe
proprio dipendenti con simili caratteristiche).
Invero, il clima di ostilità in cui per anni
si è trovato ad operare il dipendente M.M. e le specifiche vicende
che lo hanno visto protagonista nei mesi, settimane e giorni
immediatamente precedenti il trasferimento; i tempi e le modalità di
attuazione del trasferimento stesso, nonché il comportamento del
datore di lavoro successivo all’esercizio dello jus variandi,
inducono a ritenere che il trasferimento di M.M. sia stato disposto
per finalità di ritorsione ed attuato (appunto) con modalità tali da
farlo risultare "esemplare", anche a monito per tutti gli altri
dipendenti («stai zitto o ti sposto»).
D’altra parte, è proprio l’assenza di "ragioni
tecniche, organizzative e produttive" (e in ogni caso una così
palese violazione dei principi di correttezza e buona fede) ad
evidenziare come l’intento di ritorsione/rappresaglia/punizione
effettivamente perseguito abbia avuto efficacia determinativa
esclusiva del datore di lavoro, non residuandovi altri fatti
rilevanti ai fini della configurazione di un provvedimento legittimo
(cfr. C. Cass., Sez. Lav., 25/5/2004, n°10047). E un trasferimento
che sia stato disposto per ritorsione, quindi per un motivo
illecito, deve considerarsi nullo.
Al lavoratore illegittimamente trasferito
perché il trasferimento stesso è ingiustificato (caso di assenza
delle "ragioni tecniche, organizzative e produttive" di cui
all’art.2103 c.c.), ovvero perché disposto in violazione dei
principi di correttezza e buona fede ovvero, ancora, perché disposto
per ritorsione, dovrebbe essere assicurata piena tutela
ripristinatoria, trovandoci in ogni caso in presenza di un parziale
inadempimento contrattuale (C. Cass., Sez. Lav., 8/11/2004, n°21253;
C. Cass., Sez. Lav., 12/1/2006, n°425) (18). Così come, del resto,
costituisce parziale inadempimento contrattuale l’avere adibito il
dipendente M.M. a mansioni inferiori rispetto a quelle proprie della
categoria di appartenenza (valutate secondo il criterio della
prevalenza sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale
stabilito dall’art.52 D.Lgs. 165/2001), potendosi, nella specie,
parlare non solo di demansionamento, ma di vera e propria
dequalificazione (supra §2 e nota 18).
Oltre alla tutela ripristinatoria, il
dipendente dovrebbe aver diritto anche ad una tutela risarcitoria
per il ristoro dei danni subiti e subendi. Al riguardo potrebbe
parlarsi, in particolare, di danno patrimoniale (in riferimento, ad
es., alle indennità di cui all’art.17, comma 2, lett. f, CCNL/1999
non percepite a seguito del trasferimento, alle spese mediche, alle
spese sostenute per la tutela dei diritti quali quello di accedere
agli atti e, quindi, per i ricorsi al Difensore civico regionale e,
soprattutto, al TAR, etc.); di danno biologico in senso stretto, ove
in conseguenza del trattamento subito sia insorta una lesione
all’integrità psico-fisica suscettibile di accertamento
medico-legale; di danno esistenziale, inteso come lesione di valori
inerenti alla persona costituzionalmente garantiti, primi tra tutti
quelli che attengono all’esplicazione dei diritti della personalità
sul luogo di lavoro –danno professionale quale bene immateriale: C.
Cass., Sez. Lav., 22/9/2006, n°20616; C. Cass., Sez. Lav.,
12/10/2006, n°21826; Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, 30/9/2006,
n°2949 (19), ma non solo (20); di danno morale soggettivo (c.d.
"pecunia doloris"), laddove possano astrattamente configurarsi gli
elementi costitutivi di un reato (21).
__________________________
(1) Mobbing deriva dall’inglese "to mob" che
significa attaccare, assalire, accerchiare ed è un termine che viene
utilizzato per indicare quei fenomeni di persecuzione, vessazione,
violenza psicologica che si hanno talvolta nell’ambiente di lavoro
tra colleghi (mobbing orizzontale) o ad opera di superiori (mobbing
verticale). Si parla invece di bossing quando il mobbing diventa una
vera e propria strategia aziendale finalizzata alla riduzione del
personale o all’allontanamento di un determinato lavoratore senza
incorrere nei vincoli di legge (disciplina sui licenziamenti;
conferimenti/revoche incarichi dirigenziali). Anche a seguito della
decisione del Tribunale di Bergamo del 20/6/2005 ("Guida al lavoro",
29/7/2005, n°31) si parla di straining quando, pur senza quella
molteplicità/ripetitività di azioni che caratterizzano ciò che viene
comunemente inteso come mobbing, ci troviamo tuttavia di fronte ad
una "situazione di stress forzato sul posto di lavoro, in cui la
vittima subisce almeno un’azione che ha come conseguenza un effetto
negativo nell’ambiente lavorativo, azione che oltre ad essere
stressante è caratterizzata anche da una durata costante" (così, ad
es., nel demansionamento). Sui tali aspetti, v. C. Cass., Sez. Lav.,
19 dicembre 2005-6 marzo 2006, n°4774, in Altalex, n°1376 del
20/4/2006.
(2) V. Uso e abuso del potere organizzativo
del datore di lavoro pubblico, in "Diritto&Diritti",
(3) V. Enti locali, diritti dei lavoratori,
loro tutela, in "Altalex", n°1529 del 20/9/2006.
(4) Il dipendente M.M. ha infatti attivato un
procedimento di conciliazione ex artt.65 e 66 D. Lgs. 165/2001
diretto proprio al riconoscimento delle mansioni superiori nel
periodo che si è detto ai limitati fini di cui all’art.52, comma 5,
D. Lgs. 165/2001.
(5) I risultati raggiunti dall’Ente in tale
ambito di attività grazie all’opera del dipendente M.M. quale
responsabile dei relativi procedimenti sono concreti e dimostrabili,
costituendo oltretutto l’oggetto di atti dell’Amministrazione che
del raggiungimento di tali risultati dà formalmente conto.
(6) Tra gli scritti e documenti realizzati dal
dipendente M.M. e pubblicati dal Servizio Gestione Patrimoniale
dell’Ente di che trattasi possono citarsi: La disciplina delle
locazioni (ottobre 2001, gennaio 2002, dicembre 2002, agosto 2003,
febbraio 2004, aprile 2005); Le partecipazioni in Società e Consorzi
(settembre 2003, settembre 2004); L’imposta di registro sulle
concessioni di beni demaniali (Newsletter n°2/2004); Manutenzione e
riparazioni nei rapporti di locazione. Orientamenti
giurisprudenziali (Newsletter n°2/2004); Stato delle locazioni
attive e passive, degli affitti, dei comodati, delle concessioni
amministrative. Le occupazioni sine titulo di immobili (anagrafe
2004); Acquisto di cosa futura e legge quadro sui lavori pubblici
(Newsletter n°4/2004); La durata delle locazioni immobiliari non
abitative nella legge e nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione. L’affitto di azienda, il comodato, la concessione
amministrativa (Newsletter n°5/2004); Riti locatizi ed esecuzione
forzata per il rilascio degli immobili (Newsletter n°6/2004);
Innovazioni e miglioramenti alla cosa locata nel codice e nella
giurisprudenza della Corte di Cassazione (Newsletter n°1/2005);
Anagrafe degli edifici (maggio-ottobre 2005: documentazione inserita
nella parte riservata del sito dell’Ente, aggiornata in tempo reale,
nonché disponibile anche su CD-ROM; progetto realizzato dal
dipendente M.M. – responsabile - in collaborazione con un geometra
assunto a tempo determinato); Rapporti giuridici aventi ad oggetto
edifici ed altri immobili utilizzati dall’Ente per fini
istituzionali (maggio 2005); Libro bianco sullo stato dei rapporti
con l’Amministrazione dell’Interno (settembre 2005).
(7) Per anni, di fronte all’ufficio di un
funzionario del Servizio Risorse Umane dell’Ente di che trattasi
(funzionario cui il Direttore Generale è solito demandare la
materiale stesura in atti delle sue decisioni) è rimasto appeso, ben
visibile da tutti, un ritaglio di giornale contenente un articolo su
uno studio condotto sul linguaggio dei politici e dei burocrati; vi
compare una tabella di 7 colonne in cui il lettore può scegliere a
caso uno dei dieci soggetti della prima colonna facendo poi seguire
uno dei dieci verbi della seconda colonna e quindi un periodo
qualsiasi (tra dieci disponibili) di ognuna delle colonne
successive: si otterrà sempre una frase da utilizzare alla bisogna.
L’insegnamento pare essere stato ben appreso nell’Ente di cui
trattasi, basta leggersi la disposizione del Direttore Generale in
data 28/10/2005 con la quale è stato disposto il trasferimento di
M.M.: «Ritenuto di assegnare al Servizio Polizia Locale una unità
aggiuntiva di personale di cat.D CCNL 31/3/1999 e qualificazione
amministrativa idonea rispetto ai compiti da svolgere e così di
assegnare il Sig. M.M., attualmente assegnato al Servizio Gestione
Patrimoniale, anche in considerazione dell’avvenuto accorpamento di
quest’ultimo alla più vasta Area Politiche del Territorio già
comprensiva di altri Servizi forniti di personale in grado di
garantire, con sostanziali economie di scala ed ottimizzazione di
risorse, la gestione non parcellizzata dei procedimenti assegnati,
nel perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione perseguiti
dal citato provvedimento di riorganizzazione».
(8) Così M. Roccella, Manuale di diritto del
lavoro, Giappichelli Editore, Torino, 2005, Pag.274.
(9) Gli articoli 97 (e 98) della Costituzione,
infatti, costituiscono punto di riferimento per valutare la
correttezza (non solo degli atti organizzativi, ma anche) delle
determinazioni organizzative (e delle misure per la gestione dei
rapporti di lavoro) adottate dagli organi preposti alla gestione con
la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (artt.2 e 5 D.
Lgs. 165/2001). L’opinione contraria non può essere condivisa perché
innanzitutto non tiene conto del fatto che è la stessa legge a
richiedere che le determinazioni organizzative siano finalizzate ad
attuare i principi di buona amministrazione e ad assicurare la
rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa. E poi
perché è sufficiente sfogliare un qualsiasi repertorio di
giurisprudenza per vedere come nell’ambito dei rapporti di lavoro
privato gli istituti vengano riguardati anche alla luce di quanto
prescrive l’art.41 della Costituzione, ai sensi del quale
l’iniziativa economica privata è sì libera, ma "non può svolgersi
(…) in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana". Orbene, mentre per i rapporti di lavoro privato le
linee guida sono indicate dall’art.41 Cost., per i rapporti di
lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione a dettare i
principi informatori sono proprio gli artt. 97 e 98 della
Costituzione, i quali, oltretutto, al concetto di libertà dei fini,
propria dell’iniziativa economica privata, sostituiscono quello dei
vincoli all’imparzialità, al buon andamento e al perseguimento
dell’interesse pubblico.
(10) Lettera di M.M. in data 28/11/2005 che fa
seguito ad una richiesta a lui pervenuta da parte del Dirigente
Servizio Gestione Patrimoniale di procedere ad un "passaggio
consegne": «Ho ricevuto la sua e-mail sul "passaggio delle
consegne". Vede, Dottore, Lei sa, per conoscenza diretta
ultradecennale, quale sia il mio scrupolo e il mio attaccamento al
lavoro. E sa quanto ritenga importante agire sempre nell’interesse
dell’Ente a prescindere dalle controversie che possano sorgere con
quanti vi operino pro tempore. C’è qualcosa, tuttavia, che sfugge
alla mia comprensione. Risolte le principali pendenze, abbiamo
passato i mesi di settembre e di ottobre a progettare il da farsi,
mettendo in cantiere nove progetti, ivi compresi due regolamenti
(quello sulle concessioni e quello sulle alienazioni) che, col mio
computer e nel tempo libero (perché in ufficio sa bene ciò che ci
scappava di fare), avevo peraltro già predisposto. Così come avevo
predisposto, sempre col mio PC e nel tempo libero, gli atti di
concessione per Prefettura, Questura, etc., che, come sa, hanno una
struttura (formale e sostanziale) del tutto particolare. Avevamo
addirittura concordato la partecipazione al corso di Bologna del
16/11/2005 e sul punto Lei ha anche avuto modo di determinare in
data 25/10/2005 (determinazione n°1310/1442). Poi, tre giorni dopo,
in data 28/10/2005, esce un provvedimento del Direttore Generale che
mi trasferisce al Servizio Polizia Locale nel quale, tra l’altro, si
legge che era stato acquisito, pur informalmente, anche il suo
parere favorevole. Beh, prima di esprimere il parere favorevole
immagino che si sarà posto il problema del "passaggio delle
consegne", o no? Col suo atto così lungimirante e coraggioso ha
detto sì al mio trasferimento purché le dessero personale in
sostituzione. Il personale l’ha avuto, Dottore; Le faccio i miei
auguri sinceri, con la tranquillità di chi sa ciò che ha fatto, che
cosa ha trovato il 21/5/2001 e ciò che ha lasciato il 31/10/2005.
Perché, vede, mentre altri erano impegnati a farsi la guerra, io ho
lavorato per tutelare gli interessi dell’Ente, in conformità con
quanto dispone l’art.98, comma 1, della Costituzione (che mi
risulterebbe ancora in vigore). E i risultati parlano chiaro, basti
solo citare: (…). Pubblicati in rete si trovano l’anagrafe degli
edifici, l’anagrafe delle locazioni, l’anagrafe delle Società; e si
trovano le mie pubblicazioni sulla normativa specifica di questo
settore. Chi è arrivato il 1/11/2005 non ha certo da lamentarsi per
il "passaggio delle consegne". Tanto dovevo».
(11) Presentazione «Stato delle locazioni
attive e passive, degli affitti, dei comodati, delle concessioni
amministrative. Le occupazioni sine titulo di immobili» (novembre
2004): «Non saprei dire se siano stati davvero adeguati gli atti
esecutivi della deliberazione G.P. del 24/4/2001, con la quale si
intendeva costituire un Servizio Gestione Patrimoniale con lo scopo
di "accorpare in un'unica struttura competenze professionali
diversificate che lavorino in maniera armonica e coordinata ad un
piano di valorizzazione del patrimonio ispirato a principi di
redditività dell’Ente, superando l’attuale organizzazione
settoriale". Il Servizio venne effettivamente costituito, a far
tempo dal 21 maggio 2001, ma l’"accorpamento" ha riguardato soltanto
l’Ufficio Economato e due dipendenti, un amministrativo e un
tecnico, quest’ultimo, peraltro, successivamente assegnato ad altro
Ufficio. Valorizzare il patrimonio immobiliare dell’Ente con un solo
dipendente è compito arduo, ma non ci siamo tirati indietro e
risultati significativi sono stati raggiunti: basta leggere e
mettere a confronto le diverse edizioni di questa anagrafe. Abbiamo
messo ordine nei rapporti con l’Amministrazione dell’Interno,
chiarendo ciò che è dovuto e ciò che non lo è, revocando tutti gli
atti di impegno a locare precedentemente adottati e riformulando le
clausole contrattuali in modo più favorevole per l’Amministrazione.
Abbiamo rinegoziato contratti (…), stipulato atti di accertamento di
clausole nulle, scongiurato danni erariali per pagamento di somme
non dovute. Abbiamo recuperato la più gran parte dei crediti per
canoni e indennità non riscosse e posto le basi per il recupero di
tutti gli altri, scongiurandone la prescrizione. Recentemente, a
seguito del trasferimento a questo Servizio (a personale invariato)
delle competenze in materia di demanio idrico, abbiamo affrontato
l’annoso problema dell’abusivismo nell’area del Lago di (…) e lo
stiamo risolvendo con una procedura concordata con il Comune, le
associazioni e gli operatori economici interessati. Non sempre siamo
stati aiutati in questo lavoro ed anzi, talvolta, oltre a lavorare,
ci siamo dovuti anche giustificare, ma oggi che questa anagrafe fa
parte degli indicatori della certificazione ISO (…), fa ancora più
piacere provvedere al suo aggiornamento con gli ulteriori risultati
raggiunti grazie all’impegno profuso nell’interesse dell’Ente. ».
Presentazione «Gli Edifici» (maggio-ottobre 2005): «(…). La gestione
e la valorizzazione del patrimonio immobiliare comincia dalla sua
conoscenza, dagli specifici studi sulla sua redditività, dalla
verifica dei vincoli e pesi esistenti, dall’analisi degli
investimenti che si stimano necessari in futuro per la sua
manutenzione. Forse anche da una migliore organizzazione delle
professionalità chiamate ad occuparsi della materia patrimoniale;
professionalità che, diversamente da ciò che talvolta si vede anche
scritto, all’interno di questa Amministrazione ci sono (nostri
studi, ad esempio, costituiscono l’oggetto di applicazioni e
approfondimenti in molte parti d’Italia) e che, occorrendo,
andrebbero semmai specificamente formate, non avvilite misconoscendo
l’opera prestata e i risultati raggiunti o addirittura negando la
loro stessa esistenza all’interno dell’Ente. (…). (maggio 2005). Si
pubblica questa nuova versione - aggiornata, integrata e ampliata -
dell’anagrafe degli edifici in un momento in cui sembra doveroso
fare un primo bilancio sul lavoro svolto. Dalla data della sua
istituzione, maggio 2001, il Servizio Gestione Patrimoniale, pur
operando in evidente carenza di personale, è riuscito a mettere
ordine nei rapporti con l’Amministrazione dell’Interno, a
rinegoziare tutti i contratti che c’erano da rinegoziare, a
recuperare tutti i crediti (…). In questi anni abbiamo ricostruito
la situazione patrimoniale, quella delle partecipazioni azionarie,
quella delle locazioni attive e passive (…); abbiamo raccolto in
prontuari e manuali la normativa di settore per tentare di
rispondere alle esigenze di conoscenza degli istituti e di
coordinamento tra i diversi Servizi interessati. Abbiamo condotto
studi (studi "non richiesti", si legge in qualche lettera
protocollata) senza i quali, però, questo Ente sarebbe ancora a
rassettare il tappeto del Prefetto. (…) Risultati, questi, che si
ricordano solo a beneficio di quanti non se ne fossero accorti,
perché distratti o perché capaci di appassionarsi alle vicende del
patrimonio solo quando c’è da dare addosso all’Ufficio Patrimonio.
(ottobre 2005)».
(12) Tanto che il dipendente M.M. con lettera
indirizzata alla RSU Aziendale in data 2/7/2001, ebbe a scrivere che
«il personale, nella migliore delle ipotesi, è stato trasferito
secondo casualità». "Nella migliore delle ipotesi" – scrisse M.M. -,
perché precedenti scontri tra gli stessi protagonisti avrebbero
anche potuto far pensare ad altro...
(13) Si segnala anche la lettera in data
11/10/2005 da M.M. diretta al Dirigente Servizio Gestione
Patrimoniale e da questi trasmessa all’Assessore al Patrimonio: «La
proposta di delibera in oggetto non è stata iscritta all’ordine del
giorno e non è stata portata in Giunta neppure questa volta. Eppure
l’avevamo modificata nel senso di prevedere anche altre possibilità
di scelta sì da giungere all’atto che serva ad attuare quanto dalla
stessa Giunta stabilito con delibera in data 2/11/2004. Eppure, se
non sbaglio (ma c’era anche Lei, sicché può correggermi), sul modo
di procedere e su cosa inserire nella proposta di delibera c’eravamo
messi d’accordo con l’Assessore al Patrimonio fin dal novembre 2004
(e poi, se per questo, anche a febbraio, a marzo… da ultimo a
settembre). Eppure, se non sbaglio, il compito degli organi politici
dovrebbe essere quello di dare direttive (approvando/disapprovando
delibere e rappresentando chiaramente gli obiettivi da raggiungere,
competendo agli uffici amministrativi individuare il modo legittimo
e corretto per raggiungerli), mica quello di svolgere funzioni
para-dirigenziali, ingerendosi direttamente nelle cose
amministrative e riservandosi di decidere successivamente, non
assumendosi così né la responsabilità politica (per mancanza di
direttive controllabili), né quella amministrativa (non essendo
dirigenti, né responsabili di procedimento). Questo modo di operare
porta poi a lettere contraddittorie come quella protocollata in data
19/1/2005 (che contraddice la delibera di Giunta del 2/11/2004 per
le ragioni già spiegate). Si può anche decidere di assumere un’altra
posizione, diversa da quella assunta nel novembre 2004, ma bisogna
farlo con gli atti e le procedure che sono previste e utilizzando
gli istituti giuridici che sono consentiti. (…)».
(14) Sembra utile riportare anche la lettera
aperta alla RSU Aziendale che M.M. ha trasmesso e reso noto il
10/4/2005: «Ci eravamo lasciati (nota e-mail RSU del 24/3/2005) con
la notizia che il 31/3/2005 si sarebbero avute le risposte
dell’Amministrazione. Hanno risposto? Cos’hanno detto? Spero che non
avranno voluto dare la colpa alle "lungaggini burocratiche" perché
proprio in questa materia hanno saputo essere molto tempestivi, come
quando, ad es., approdati alla categoria superiore, ci hanno subito
tolto le indennità che percepivamo in precedenza; in questo caso la
"verifica" l’hanno fatta subito. Come dire: quando c’è da togliere
sanno essere tempestivi; è quando c’è da dare che traccheggiano,
temporeggiano… E non fanno neppure le dovute verifiche, come quelle
richieste dal contratto del 26/4/2001. Perché, vedete, le
designazioni che i dirigenti hanno fatto il 20/10/2004 in
riferimento al "contratto aziendale che verrà" costituiscono
altrettanti accertamenti (potremmo dire altrettante confessioni)
circa la sussistenza in capo agli interessati dei requisiti previsti
dal contratto del 26/4/2001; contratto in vigore per tutti, anche
per coloro che hanno fatto la progressione verticale e il concorso
dall’esterno. Non ci avevano pensato? Spero che non si vorrà tirar
fuori la storiella secondo la quale mancherebbero i soldi. Che
Amministrazione sarebbe quella i cui dirigenti, programmate ed
attuate progressioni verticali e selezioni concorsuali dall’esterno,
si mettessero ad attribuire compiti e responsabilità senza prima
preoccuparsi delle disponibilità finanziarie in relazione ai
contratti già stipulati ed agli impegni assunti dall’Ente in sede di
relazioni sindacali? E i soggetti istituzionalmente preposti al loro
coordinamento, che cosa avrebbero coordinato? Non mi si vorrà mica
far credere che tutti questi grandi managers non hanno saputo fare
neanche due conti? (…) Al tempo della conclusione delle selezioni
per le progressioni verticali vigeva (e tuttora vige) un preciso
accordo aziendale, quello del 26/4/2001, in forza del quale gli
appartenenti alle diverse categorie che svolgessero determinati
compiti ed assumessero determinate responsabilità avrebbero avuto
(ed hanno) il diritto di percepire l’indennità di cui all’art.17,
comma 2, lett. f, CCNL/1999. Effettuate le progressioni ed
inquadrati nella categoria superiore, che cosa abbiamo fatto? Siamo
stati fermi? No: abbiamo svolto compiti ed assunto responsabilità.
Bene, in quel preciso momento sono sorti: 1) l’obbligo per il datore
di lavoro di verificare se tali compiti e responsabilità rientravano
oppure no nei criteri previsti dall’accordo e, correlativamente, 2)
il diritto di percepire l’indennità di che trattasi da parte di
tutti coloro i cui compiti e le cui responsabilità vi rientrassero;
diritto che è sorto indipendentemente dall’adempimento dell’obbligo
di cui al punto 1, perché questo diritto è nato con lo svolgimento
delle mansioni descritte dall’accordo, mentre la violazione
dell’obbligo del datore di lavoro (di effettuare la verifica e di
pagare l’indennità dovuta) integra gli estremi dell’inadempimento
(art.1218 c.c.). Sarebbe, infatti, davvero bizzarro ritenere che
l’esistenza di un diritto dipenda dall’adempimento del connesso
obbligo. Allora, il datore di lavoro, fatte tutte le sue
valutazioni, aveva dinanzi a sé due scelte: 1) non attribuire (o,
meglio, revocare) quei compiti e quelle responsabilità, rinunciando
ai conseguenti standards di efficienza; oppure 2) attivarsi per
reperire le risorse necessarie a consentire il rispetto degli
impegni assunti in sede di relazioni sindacali (circa
l’intangibilità del fondo di produttività) e, al tempo stesso,
garantire il mantenimento degli standards di efficienza assicurati
proprio da quei compiti e da quelle responsabilità altrimenti da
revocare. Tertium datur? Penso proprio di no. Non si sarà mica
pensato che, siccome avevamo fatto la progressione verticale,
bisognava "pagare pegno" come si fa con gli amici pagando loro la
cena? Non è così. Anche perché la cena, magari, l’avevamo già
pagata. E perché è del tutto evidente che valersi di migliori
standards di efficienza (art.17, comma 1, CCNL/1999) e non
attribuire le indennità a quanti vi contribuiscano (assumendo i
compiti e le responsabilità previsti dal contratto) costituisce al
tempo stesso indebito arricchimento per il datore di lavoro e
disparità di trattamento tra lavoratori chiamati a svolgere
equivalenti mansioni. E’ pur vero che si tratta di mansioni
esigibili, ma è anche vero che per tali ulteriori mansioni si è
prevista contrattualmente l’attribuzione di una indennità, sicché
delle due l’una: o vi si rinuncia (e con esse si rinuncia ai
connessi standards di efficienza) o, se ci se ne avvale, si
corrisponde quanto spetta a chi spetta. (…) Poi, se non bastasse,
c’è anche la storia del "contratto aziendale che verrà", il
contratto che dovrebbe sostituire quello del 26/4/2001; contratto
che era già tardi se veniva stipulato a Natale 2004 e che non è
stato stipulato nemmeno a Pasqua 2005. L’accordo sui nuovi criteri
per l’attribuzione dell’indennità venne raggiunto non ad ottobre, mi
correggo, bensì a settembre (il 23/9/2004). Con calma, fatta la
verifica sulla compatibilità degli oneri finanziari, si sono accorti
che mancavano un pò di soldi: "mi’, o questa?". La cosa, vedete, se
non fosse per i precedenti che sopra ho ricordato e per le
peculiarità del nostro Ente, ci potrebbe anche stare. Ma nel nostro
caso non ci sta. Non ci sta perché "le prove", ossia le verifiche,
potevano e dovevano farle prima (già) sulla base del contratto del
26/4/2001. Perché dovevano sapere che l’istituto delle progressioni
verticali, nel nostro Ente, è servito più che altro ad attribuire in
via giuridica l’esercizio di mansioni (superiori) che di fatto erano
già svolte dalla più gran parte di coloro che hanno partecipato alle
selezioni. Perché quando hanno deciso di procedere con progressioni
e concorsi avrebbero dovuto considerare se non altro i vigenti
contratti. Perché i dirigenti, nell’organizzare gli uffici e i
servizi, avrebbero dovuto attivarsi per chiedere le risorse
necessarie in considerazione che in questo Ente, non da ora, gli
uffici sono (di necessità) organizzati sulla base di un diffuso
decentramento dei compiti e delle responsabilità. Non l’avranno mica
scoperto il 20 ottobre 2004? A cosa avrebbero pensato nei 12-15 mesi
precedenti? Si sono accorti che gli mancavano i soldi e che cosa
hanno fatto per rimediare? Perché non si sono attivati con la stessa
tempestività dimostrata quando si è trattato di toglierle queste
indennità? Possibile che in tutti questi mesi (tutto ottobre, tutto
novembre, tutto dicembre, tutto gennaio, tutto febbraio, tutto
marzo, e siamo ad aprile) non abbiano trovato il modo (almeno) di
onorare l’impegno assunto il 23/9/2004 portando a termine l’iter
procedimentale per la conclusione del nuovo contratto? Eppure
l’art.1337 c.c. richiederebbe alle parti di comportarsi secondo
buona fede anche "nello svolgimento delle trattative e nella
formazione del contratto" e sei mesi mi sembrano davvero troppi,
soprattutto in considerazione del fatto che nel frattempo si sono
consumate (e continuano a consumarsi) gravi disparità di trattamento
con riferimento al contratto tuttora vigente, quello del 26/4/2001.
Allora è arrivato il momento in cui ognuno si assuma le proprie
responsabilità o venga chiamato ad assumersele. Vi invito nuovamente
ad intraprendere con più decisione le iniziative necessarie a
sbloccare la situazione ed a tutelare i diritti di lavoratori che in
questa Amministrazione il quid pluris di efficienza l’hanno
garantito davvero».
(15) Sulla decisione di trasferire il
dipendente M.M. ha probabilmente influito anche l’"esposizione
extralavorativa" del medesimo nel campo della tutela dei diritti dei
lavoratori. Al riguardo si possono indicare, tra le altre:
pubblicazione del gennaio 2005 sul mobbing; lettera aperta in data
5/4/2005 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (con
la problematica relativa all’erronea predisposizione del piano di
evacuazione da parte dell’Ente di che trattasi); lettera aperta in
data 1/9/2005 sempre in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro; lettera aperta in data 13/9/2005 sul Comitato paritetico sul
fenomeno del mobbing previsto dal contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto Regioni e Autonomie Locali, etc..
(16) Lettera aperta diffusa da M.M il
25/1/2006 a seguito dell’espletamento del tentativo di conciliazione
avente ad oggetto proprio la controversia di che trattasi: «Gent.mo
Dirigente del Servizio Finanziario. Le comunico che presso la
Direzione Provinciale del Lavoro è stato esperito il tentativo di
conciliazione tra me e l’Ente, per l’occasione rappresentato da due
avvocati del Foro di (… capoluogo di Regione…), l’Avv. xxx e l’Avv.
xxx, giusta deliberazione di Giunta n°(…) in data 29/11/2005. Le
prestazioni professionali di questi due avvocati non possono
certamente essere state rese a titolo gratuito. In primo luogo
perché c’è un decreto ministeriale, (da ultimo) il n°127 in data
8/4/2004, che stabilisce la tariffa minima e massima degli onorari e
delle indennità spettanti agli avvocati anche in materia
stragiudiziale, con un articolo, l’articolo 9, che è specificamente
dedicato alla "inderogabilità della tariffa" (e si potrebbe anche
aggiungere, per quanto occorrer possa, che c’è un codice
deontologico forense che all’art.43 stabilisce: "E' consentito
all'avvocato concordare onorari forfettari in caso di prestazioni
continuative di consulenza ed assistenza, purché siano proporzionali
al prevedibile impegno e non violino i minimi inderogabili di
legge"). E poi per via della circostanza, certo non secondaria, che
tali prestazioni sono state rese a favore di un ente pubblico
chiamato a perseguire in ogni ambito fini di imparzialità,
trasparenza e buon andamento (art.97 Cost.). Appurato che le
prestazioni di questi avvocati non possono essere state rese a
titolo gratuito, si pone il problema di stabilire a chi spetti
pagare. E’ da escludersi innanzitutto che a pagare possa essere
questo Ente e ciò per un triplice ordine di motivi: 1) perché
mancando un (precedente) impegno di spesa ci troveremmo di fronte ad
un debito fuori bilancio irriconoscibile ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt.183, 191 e 194 T.U. Enti Locali; 2) perché
- per questo tipo di prestazioni - diritti ed obblighi per la P.A.
sorgono solo da contratti che siano stati redatti in forma scritta
(richiesta ad substantiam) e qui manca addirittura la determinazione
a contrattare di cui all’art.192 T.U. Enti Locali; 3) perché
l’incarico conferito contrasta con l’art.7, comma 6, D. Lgs.
165/2001 (e, probabilmente, anche con l’art.1, comma 42, legge
311/2004, senza considerare che la scelta di conferire tali
incarichi, in violazione dell’art.3 legge 241/1990, non risulta
minimamente motivata). Allora, se dovessero arrivare sulla Sua
scrivania le notule di questi due avvocati relative alle prestazioni
rese nel procedimento di conciliazione di cui trattasi, Ella potrà
senz’altro restituirle ai mittenti con la seguente dicitura: "Prego
rivolgersi direttamente ai Sigg. (…), presenti alla riunione di
Giunta del 29/11/2005 e votanti la delibera n°(…). Tutti facilmente
reperibili presso questa Amministrazione. I quali potranno precisare
se intendono provvedere loro al pagamento ovvero indicare qualcun
altro per l’adempimento. Distinti saluti". Non pare possa esservi
dubbio, infatti, sul fatto che l’incarico professionale conferito ai
suddetti avvocati sia del tutto privo di copertura normativa (…). Il
procedimento di conciliazione mal si presta a giustificare un
incarico di tale natura (conferito addirittura a due avvocati),
trattandosi, appunto, di dover esperire un semplice "tentativo di
conciliazione" all’esito del quale né si vince, né si perde, ma al
massimo non si trova l’accordo. In questo caso, poi, si partiva
oltretutto dalla certezza che conciliazione non vi sarebbe stata
perché la delibera di Giunta in data 29/11/2005 si era già premurata
di dichiarare "infondate" le pretese del sottoscritto e perché
questo "ordine di scuderia" è stato così bene eseguito dai suddetti
avvocati che non è stato possibile sviluppare alcun tipo di
confronto. Per venire alla Direzione Provinciale del Lavoro a
ripetere esattamente le due righe già scritte nella delibera non
c’era certo bisogno di scomodare due avvocati dal capoluogo di
Regione. A limite, bastava chiederlo al Favi di… (modo di dire delle
parti di M.M.; sta per uno qualsiasi). Né si potrebbe sostenere che
una rappresentanza particolarmente qualificata sarebbe stata
necessaria sotto il profilo del "comportamento (delle parti)
valutabile" ai fini del regolamento delle spese nel successivo
giudizio (art.66, comma 7, D. Lgs. 165/2001), perché comportamento
peggiore di questo, al riguardo, non poteva esserci da parte
dell’Ente se non facendo fare le pernacchie dai suoi rappresentanti.
Pernacchie che, trovandoci tra persone educate, abbiamo tutti
evitato di fare. Ove poi il motivo dell’incarico risiedesse in una
(eventuale, indi solo ipotetica, per carità) volontà di mandare un
messaggio tipo: noi abbiamo il potere organizzativo, il potere
direttivo e possiamo mobilitare i migliori avvocati, chiaro il
concetto?, beh, anche in tal caso l’incarico risulterebbe privo di
copertura normativa perché le manifestazioni di arroganza, sì come
le intimidazioni, resterebbero comunque a carico di chi (sempre
eventualmente) volesse farle, non certo a carico
dell’Amministrazione, ente pubblico vincolato al rispetto dei
principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art.97 della
Costituzione. D’altra parte, non è la prima volta che questo Ente si
trova di fronte ad un procedimento di conciliazione e la Giunta, in
questi altri casi, ha ritenuto sempre (e giustamente) di valersi dei
suoi valenti funzionari, come, del resto, è nella ratio degli
artt.65 e 66 D.Lgs. 165/2001: (…). Fa eccezione la delibera di
Giunta n°(…) in data 5/12/2001, relativa al procedimento di
conciliazione attivato dal Dott. xxx, Dirigente del Servizio xxx.
Con tale delibera si affidava agli avvocati xxx e xxx, del Foro di
(… capoluogo di Regione…), l’incarico di rappresentare l’Ente in
seno al Collegio di Conciliazione (il primo) e col potere di
conciliare (il secondo). La scelta di conferire i suddetti incarichi
veniva così motivata: "per ragioni di opportunità e allo scopo di
garantire una valutazione neutra rispetto alla problematica
prospettata". A mio parere tale motivazione non è persuasiva e direi
che non regge né alla luce dei principi che presiedono all’esercizio
della funzione pubblica (che rimane tale anche quando si verta in
materia di rapporti di lavoro contrattualizzati soggetti al regime
privatistico), né alla luce di quanto dispone l’art.7, comma 6,
D.Lgs. 165/2001 (già art.7, comma 5, D.Lgs. 29/1993). E se poi è
consentito, direi che la cosa non regge neppure alla luce della
logica perché, anche a voler considerare ragionevole una tale
motivazione sotto gli altri profili, di avvocati ne sarebbe
certamente bastato uno... da consultare possibilmente qualche giorno
prima. Che ci starebbero a fare, altrimenti, tutti questi dirigenti
e direttori (a gravare non poco sul bilancio dell’Ente) se poi si
deve affidare agli avvocati persino compiti come questi in un
procedimento, quello di conciliazione, nel quale, come detto, non si
pone neanche il problema di "vincere" o "perdere" e dove non è
sicuramente prescritto il patrocinio obbligatorio di un avvocato
(oggi peraltro non più previsto come obbligatorio nemmeno per il
giudizio di primo grado davanti al giudice del lavoro: art.417-bis
c.p.c.) ? Ah, a proposito, vennero emesse allora le notule
professionali? E, se sì, chi le pagò?».
(17) Lettera aperta a CGIL, CISL e UIL
cittadine in data 6 novembre 2006: «Nonostante che sulla questione
fosse già intervenuto con un chiaro pronunciamento il Difensore
civico Regionale, l’Amministrazione (…) aveva voluto confermare il
diniego all’accesso ad alcuni atti che avevo richiesto per la tutela
dei miei diritti. Contro il provvedimento confermativo del diniego
ho presentato un ricorso al TAR, che (con sentenza depositata in
data odierna) lo ha accolto, ordinando all’Ente l’esibizione di
tutti i documenti richiesti. Vi segnalo la cosa per una ragione
molto semplice. Altri dipendenti hanno vissuto vicende analoghe alla
mia, fermandosi di fronte all’arroganza perché presentare ricorsi e
sostenere le relative spese costituisce una oggettiva difficoltà per
chi guadagna mille euro al mese; difficoltà che portano a dover
rinunciare. E forse è proprio su tali difficoltà e sulle conseguenti
rinunce che si conta per agire nel modo come si è agito e si agisce.
Vicende come queste dovrebbero indurre il sindacato a riflettere
sulla adeguatezza delle tutele che all’interno dei luoghi di lavoro
riesce ad apprestare. Immagino, in ogni caso, che di questa
comunicazione verrà fatto buon uso, informando adeguatamente i
lavoratori».
(18) Per Corte di Cassazione, Sez. Lavoro,
8/11/2004, n°21253, la conseguenza dell'illegittimo mutamento di
mansioni del lavoratore subordinato, disposto dal datore di lavoro
in violazione della norma contenuta nell'art. 2103 codice civile, è
costituita non solo dal risarcimento del danno, ma anche dal
ripristino della situazione originaria mediante la reintegrazione
del lavoratore nella posizione di lavoro e tale principio deve
trovare applicazione anche in ipotesi di trasferimento illegittimo.
«In questo caso, come in ipotesi di dequalificazione professionale,
deve ritenersi che il risarcimento del danno subito dal lavoratore
possa essere liquidato dal giudice del merito in via equitativa».
«Se si riconosce che la violazione della norma imperativa contenuta
nell'art. 2103 cod. civ. implica la nullità del provvedimento
datoriale si deve parimenti ammettere la possibilità che al
lavoratore sia accordata una tutela piena, mediante l'automatico
ripristino della precedente posizione, fatto salvo, ovviamente, il
cosiddetto ius variandi del datore di lavoro», da esercitare in
conformità delle norme che lo prevedono e fermi restando i principi
di correttezza e buona fede di cui agli artt.1175 e 1375 c.c.. Per
Corte di Cassazione, Sez. Lav., 12/1/2006, n°425 (in Guida al
Diritto, n°13/2006), «In caso di illegittima dequalificazione del
lavoratore dipendente, dalla nullità del provvedimento per
violazione dell’articolo 2103 del c.c., deriva il diritto del
lavoratore a una piena tutela satisfattoria dell’interesse leso
mediante la condanna al risarcimento del danno e all’adempimento in
forma specifica con l’ordine di riassegnazione alle mansioni
precedentemente svolte, salvo lo jus variandi del datore di lavoro.
Questa tutela è anch’essa "reale", al pari di quella di cui
all’articolo 18 della legge 300/1970, in quanto comporta la
persistenza del rapporto illegittimamente modificato dal datore di
lavoro, ma appartiene alla sfera del diritto comune, non essendo
assimilabile al regime "speciale" previsto per il licenziamento
ritenuto illegittimo».
(19) Sul c.d. danno alla professionalità quale
"contenitore atecnico di plurimi danni", v. M. Meucci, "Danni da
mobbing e loro risarcibilità", Ediesse 2006.
(20) «In relazione alla questione cruciale del
limite, al quale l'art. 2059 c.c. assoggetta il risarcimento del
danno non patrimoniale mediante la riserva di legge (originariamente
esplicata dal solo art. 185 c.p.), deve escludersi, allorquando
vengano in considerazione valori personali di rilievo
costituzionale, che il risarcimento del danno non patrimoniale, che
ne consegua, sia soggetto al limite derivante dalla riserva di legge
correlata all'art. 185 c.p.: ciò che rileva, ai fini dell'ammissione
a risarcimento, in riferimento all'art. 2059 c.c., è l'ingiusta
lesione di un interesse alla persona, dal quale conseguano
pregiudizi non suscettibili di valutazione economica. In
particolare, una lettura della norma costituzionalmente orientata
impone di ritenere inoperante il detto limite, se la lesione ha
riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti» (Corte
di Cassazione, Sez.III, 31/5/2003, n°8828, in Giur. It. 2004, 1129).
V., altresì, Corte Costituzionale, 11/7/2003, n°233. Su tali aspetti
v. C. Cass., Sez. Lav., 19 dicembre 2005-6 marzo 2006, n°4774, e v.,
per quanto concerne la prova del danno esistenziale, C. Cass., S.U.,
14/3/2006, n°6572 (in Guida al Diritto n°16/2006): «(…) il danno
esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non
meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile)
provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue
abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di
vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua
personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti
i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo
rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva
valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata,
gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di
lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e
ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali
reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti
l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi
dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) - il cui
artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del
procedimento logico - si possa, attraverso un prudente
apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia
all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell’art.115 cod.
proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza,
delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella
valutazione delle prove». Sulla questione, v. anche M. Meucci,
"Danni da mobbing e loro risarcibilità", Ediesse 2006. Da ultimo, v.
C. Cass., Sez. Lav., 22/9/2006, n°20616, in
www.legge-e-giustizia.it: «(…) I giudici di rinvio – ha osservato la
Corte – hanno affermato che la condizione di inattività lavorativa,
nella quale era stato posto Pietro S., non poteva non avere
cagionato al lavoratore, secondo l’id quod plerumque accidit,
un’apprezzabile lesione al prestigio professionale inerente la
posizione dirigenziale rivestita e alla dignità del lavoratore,
intesa come esigenza di manifestare la propria utilità nel contesto
lavorativo; hanno quindi ricavato la sussistenza del danno al
prestigio professionale ed alla dignità del lavoratore da una
ritenuta regolarità causale fra demansionamento, nella specie
particolarmente rilevante, e conseguenze dello stesso in ambito
lavorativo per quanto concerne, appunto, prestigio professionale e
dignità (…)», nonché C. Cass., Sez. Lav., 12/10/2006, n°21826.
(21) Reato in ipotesi astrattamente
configurabile potrebbe, forse, essere quello previsto dall’art.323
del codice penale, che punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato
di pubblico servizio che, "nello svolgimento delle funzioni o del
servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento (…),
intenzionalmente (…) arreca ad altri un danno ingiusto" (Corte di
Cassazione, Sez. VI Penale, 6/2/2004, n°4945; Corte di Cassazione,
Sez. VI Penale, 23/6/2006, n°22242). Le norme di legge violate,
laddove si ritenga di non poter direttamente considerare l’art.97
della Costituzione (ma, al riguardo, ci si ostina a ritenere
condivisibili le argomentazioni svolte da C.F. Grosso, "Condotte ed
eventi del delitto di abuso di ufficio", in Il Foro Italiano 1999,
Parte V-14, Pag.329 ss), potrebbero essere individuate,
rispettivamente, nell’art.1, comma 1, lett. c), D. Lgs. 165/2001,
laddove si enuncia il fine di "realizzare la migliore utilizzazione
delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni"; nell’art.5,
comma 1, D. Lgs. 165/2001, dove si precisa che "Le amministrazioni
pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di
assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1,
e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa";
nell’art.2087 c.c., che obbliga il datore di lavoro ad adottare "le
misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la
tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di lavoro"; nell’art.2043 c.c.,
precetto, quest’ultimo, "che, secondo il più recente orientamento
delle Sezioni Unite Civili, va considerato non come norma secondaria
volta a sanzionare una condotta vietata da altre norme, ma come
norma primaria volta ad apprestare una riparazione del danno
ingiustamente sofferto da un soggetto per effetto dell’attività
altrui" (Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, 23/6/2006, n°22242
cit., coma anche C. Cass., Sez. VI Penale, 19/4/2000, n°4881). Per
Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, 6/2/2004, n°4945 (in Codici
d’Italia De agostini Prof.), «In tema di abuso di ufficio, realizza
l'evento del danno ingiusto ogni comportamento che determini
un'aggressione ingiusta alla sfera della personalità, per come
tutelata dai principi costituzionali. (Fattispecie in cui il
pubblico ufficiale aveva emesso un ordine di servizio con cui
revocava ogni incarico ad una dipendente, in modo indebito e come
ritorsione per aver testimoniato contro di lui, determinandole oltre
che un danno economico derivante dalla perdita dell'incremento dello
straordinario, derivante dai turni di disponibilità, anche una
perdita di prestigio e decoro nei confronti dei colleghi di
lavoro)». Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, 23/6/2006, n°22242
(in Guida al Diritto, n°30/2006): «Per la sussistenza del reato di
abuso d’ufficio, nella valutazione della natura legislativa o
regolamentare della norma che si assume violata, deve aversi
riguardo non già all’origine o al modo di formazione del contenuto
della norma stessa, bensì alla fonte cui essa si riporta e da cui
mutua i relativi effetti. Di conseguenza, deve ritenersi attuata in
violazione di una norma di legge anche la condotta che presenti
difformità dalle prescrizioni di un atto amministrativo, quando
questo sia stato espressamente adottato per adeguare il procedimento
alle direttive di un atto avente forza di legge. (Fattispecie in cui
il reato di abuso di ufficio è stato ritenuto relativamente a
provvedimenti di trasferimento del personale in servizio presso un
Comune, adottati in violazione di una delibera comunale, con la
quale era stato emanato il regolamento organico di mobilità interna
del personale, sul rilievo che trattavasi di delibera adottata in
attuazione dell’articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n°142,
all’epoca vigente, dedicato agli organici degli uffici e del
personale, nonché del generale potere regolamentare conferito a
Province e Comuni dall’articolo 5 della medesima legge)».

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